PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 854
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO2 e H2S rilevate nel territorio dell’isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina
Art. 1
Nomina Commissario delegato e coordinamento degli interventi
1. Per fronteggiare l’emergenza di cui in premessa, il Presidente ella Regione siciliana è nominato Commissario delegato per il coordinamento dell’attuazione delle:
a) misure per il monitoraggio della qualità dell’aria e dei gas;
b) attività e interventi di protezione civile;
c) misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
Quadro degli interventi per il monitoraggio della qualità dell’aria e del gas
1. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all’art. 10, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, e tenuto conto delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici in atmosfera nell’isola di Vulcano istituito con decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 3655 del 6 dicembre 2021, il quadro degli interventi per il monitoraggio della qualità dell’aria e dei gas, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale quadro contiene l’indicazione delle misure di monitoraggio da realizzare nonché la quantificazione economica per l’allestimento, l’acquisizione, l’installazione e la gestione della necessaria strumentazione fino al termine dello stato di emergenza.
2. Per la realizzazione delle misure di monitoraggio di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetti attuatori, di:
a) ARPA Sicilia – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia per le misurazioni relative alla qualità dell’aria, outdoor e indoor;
b) INGV – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per le misurazioni relative alle emissioni gassose ai fini della sorveglianza vulcanologica.
3. Il quadro di cui al comma 1, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 10, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il quadro rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell’ordinanza di cui all’art. 10, comma 4, del presente provvedimento.
4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.
6. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
Art. 3
Quadro degli interventi e delle attività di protezione civile
1. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 predispone, sulla base della proposta tecnica elaborata dal Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana, anche sulla base delle esigenze rappresentate, per quanto di rispettiva competenza, dal Comune di Lipari e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Messina, nel limite delle risorse disponibili di cui all’art. 10, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il quadro degli interventi e delle attività di protezione civile da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il quadro contiene l’indicazione e la quantificazione economica delle misure e degli interventi volti:
a) alle seguenti azioni di prevenzione non strutturale: la realizzazione e il posizionamento di apposita cartellonistica e segnaletica d’emergenza; la revisione, manutenzione ed eventuale potenziamento della rete radio e dei sistemi di telecomunicazione del Dipartimento della protezione civile a servizio dell’isola di Vulcano;
b) alle seguenti misure di potenziamento della capacità operativa e alla risposta in caso di emergenza: l’adeguamento funzionale delle strutture finalizzate alla gestione locale delle emergenze (Centro operativo avanzato di Vulcano); il potenziamento temporaneo dei presidi di sicurezza sull’isola da parte delle Forze dell’ordine, anche per finalità anti sciacallaggio, nonché le attività di vigilanza in mare per garantire la sicurezza della navigazione sulla base delle esigenze rappresentate dal prefetto di Messina; il potenziamento temporaneo del presidio sanitario; individuazione ed eventuale adeguamento funzionale della sede della Direzione di comando e controllo (DICOMAC) da utilizzare nell’ambito dell’apposita pianificazione nazionale di emergenza; l’acquisizione e installazione di appositi gruppi elettrogeni e la manutenzione del sistema di illuminazione dell’elisuperficie ubicata a Vulcanello e di quella della zona del Piano e dei moli d’imbarco ubicati nella zona di Gelso ed in quella di Ponente; la sistemazione e adeguamento della SP 178 con realizzazione di spazi idonei per garantirne l’utilizzo in sicurezza, sia per quanto riguarda il tratto di collegamento tra Vulcano porto e Vulcanello (tratto di collegamento con l’elisuperficie), sia per quanto riguarda il tratto di collegamento con Vulcano porto-Piano-Gelso;
c) alle misure per garantire l’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, di cui all’art. 4.
2. Per gli interventi per i quali è previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i relativi CUP devono essere acquisiti ed inseriti nel quadro anche successivamente all’approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall’approvazione e comunque prima dell’autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.
3. Il predetto quadro può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 10, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il quadro rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell’ordinanza di cui all’art. 10, comma 4, del presente provvedimento.
4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti attuatori eventualmente individuati previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
6. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
Art. 4
Misure di assistenza abitativa
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del sindaco del Comune di Lipari, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati in relazione agli eventi di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Commissario delegato, anche avvalendosi del sindaco del Comune di Lipari, è autorizzato a riconoscere ai nuclei familiari, in luogo del contributo di autonoma sistemazione, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di evacuazione e fino al rientro nell’abitazione, l’assistenza presso strutture ricettive a tal fine individuate.
4. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad erogare al Comune di Lipari un contributo finanziario finalizzato a concorrere alla copertura dei costi sostenuti dal medesimo comune per le misure analoghe a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo autonomamente attivate, sulla base delle rilevazioni effettuate dai soggetti scientifici competenti e d’intesa con la Regione siciliana, antecedentemente alla data della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri. Il contributo è concesso nel limite dei parametri e massimali di cui al comma 1.
5. La gestione dei contributi di cui al presente articolo avviene mediante l’utilizzo della piattaforma Designa resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 10.
Art. 5
Misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica
1. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 costituisce e presiede un Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Il Comitato è composto dal Commissario, che lo presiede, dal sindaco del Comune di Lipari, da qualificati rappresentanti, dotati, in seno al Comitato, di autonomia decisionale per l’amministrazione o la struttura di appartenenza: uno della prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Messina, uno dell’ARPA Sicilia, uno di INGV, uno del Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, uno della ASL territorialmente competente, uno del Comando provinciale di Messina dei vigili del fuoco e uno dell’Istituto superiore di sanità.
2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede alla valutazione delle relazioni concernenti le campagne di monitoraggio fornite da ARPA e da INGV e raccomanda le conseguenti misure di tutela della salute e dell’incolumità pubblica, ivi incluse eventuali restrizioni all’accesso e permanenza sull’isola da parte dei non stabilmente residenti e restrizioni alla permanenza diurna e/o notturna in aree individuate anche per la popolazione residente.
3. Il Comitato si riunisce con cadenza periodica. In ragione dell’evoluzione della situazione, il Commissario può decidere di convocare il Comitato in via d’urgenza.
4. Le misure di tutela della salute e dell’incolumità pubblica sono adottate, sulla base delle raccomandazioni del Comitato, dalle competenti autorità sanitarie territoriali. Il sindaco può adottare in ogni momento, ravvisandone l’esigenza, misure maggiormente restrittive di quelle raccomandate dal Comitato, anche di natura puntuale o localizzata, comunicandolo al Comitato.
5. Gli esiti delle riunioni con le raccomandazioni del Comitato e le misure conseguenti adottate dalle competenti autorità sanitarie territoriali sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile, ai fini della loro immediata conoscenza nel quadro delle attività di monitoraggio di rilievo nazionale.
Art. 6
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 50, 54, 191, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Art. 7
Procedure di approvazione dei progetti
1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.
2. L’approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell’area di rispetto e comporta vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione – in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – è rimessa, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale, all’ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.
Art. 8
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, entro il limite complessivo di venti unità, è autorizzato a effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, nel periodo dal 29 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. Il Commissario delegato provvede alla ripartizione delle autorizzazioni relative alle predette unità sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, nel limite complessivo di tre unità, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 29 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Il Commissario delegato provvede alla ripartizione delle autorizzazioni relative alle predette unità sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all’art. 10 assegnate al Commissario delegato e, a tal fine, nel quadro degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, sono quantificate le somme necessarie ed i soggetti beneficiari.
Art. 9
Collaborazioni professionali
1. Per l’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, ove necessario e sulla base di specifica motivazione attestante anche l’economicità della soluzione rispetto all’impiego delle risorse disponibili, il Commissario è, altresì, autorizzato a consentire l’attivazione, con procedure d’urgenza, di collaborazioni professionali tecnico-scientifiche o di protezione civile da parte dei soggetti attuatori nel limite massimo complessivo di cinque unità per la durata dello stato di emergenza, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui all’art. 10.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, nel limite di euro 2.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione siciliana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.
4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 11
Relazioni del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza mensile, a partire dalla data di approvazione dei quadri di cui agli articoli 2 e 3, una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nei quadri e nelle eventuali successive rimodulazioni approvati: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità – nonché l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori.
2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, con il dettaglio, per ogni misura, dello stato di avanzamento della spesa.
3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all’art. 6, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione dei quadri degli interventi.
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