PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 28 aprile 2022, n. 126
Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti
Art. 1
Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia
1. Con la presente ordinanza è approvato il «Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022», allegato alla presente ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Il prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi:
a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell’interessato, alle domande:
a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1º luglio 2021, ferma l’applicazione dell’art. 7 dell’ordinanza n. 118/2021 per il primo semestre 2021;
a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2.
3. Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1º luglio 2021.
4. Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1º luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.
5. Nella ricostruzione privata gli USR competenti accertano, entro il termine di trenta giorni, la congruità e la regolarità dell’asseverazione del direttore dei lavori, in ordine alla determinazione dei maggiori oneri di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’ordinanza n. 118/2021.
6. Per gli interventi di cui ai commi precedenti, fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei bandi e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica, e i beneficiari dei contributi, nei progetti di riparazione, ricostruzione e demolizione dei lavori della ricostruzione privata, possono applicare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi precedenti, alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.
Art. 2
Aggiornamento dei costi parametrici
1. I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 e alla tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all’art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 118/2021, come novellato dall’ordinanza n. 123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell’Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l’incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell’aggiornamento del prezziario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell’ordinanza n. 118/2021, come novellato dall’ordinanza n. 123/2021, la cifra «6%», è sostituita dalla cifra «20%» per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili, e la cifra «11%» è sostituita dalla cifra «25%» per gli edifici adibiti ad attività produttive. Si applicano le modifiche e le integrazioni previste dai successi articoli 8 e 9.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall’attuazione della presente ordinanza.
3. Il professionista incaricato procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall’applicazione degli incrementi del presente articolo nonché, limitatamente alle domande presentate con le modalità di cui all’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l’importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale.
4. I costi parametrici di cui al comma 1 sono adeguati semestralmente alle variazioni dell’indice ISTAT del costo di costruzione.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati.
Art. 3
Revisione prezzi obbligatoria
1. I bandi e gli avvisi adottati per l’affidamento di contratti pubblici e le lettere di invito a presentare offerta inviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, per qualsiasi importo, dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera a), sulla base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall’Istat e secondo quanto determinato con decreto semestrale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Art. 4
Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni
1. Ai fini di cui all’art. 3, è costituito il «Fondo speciale per le compensazioni», nella misura non superiore a euro 50.000.000 nell’ambito della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. Alle compensazioni le stazioni appaltanti provvedono, in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente Ufficio speciale per la ricostruzione che, vagliata la richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al «Fondo speciale per le compensazioni» di cui al presente comma.
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione, ai fini dell’assegnazione delle predette risorse, trasmettono al Commissario straordinario, con cadenza mensile, la ricognizione dei fabbisogni derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
3. E’ altresì istituito il Fondo, denominato «Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica» a valere sul fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, per un ammontare di euro 100.000.000,00, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze n. 105 e 109 del 2020.
4. L’utilizzo del fondo di cui al precedente comma 3 è subordinato al preventivo accertamento, da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell’ambito del plafond a disposizione di ciascun vice commissario.
Ai medesimi fini è fatto altresì obbligo di accertare che il soggetto attuatore abbia esperito tutte le attività necessarie per l’accesso all’incentivo del Conto termico presso il GSE e sia attestata la sussistenza di comprovata impossibilità di accesso al predetto incentivo ovvero l’insufficienza del medesimo.
5. Il Commissario straordinario provvede con proprio decreto al finanziamento dell’importo eccedente, acquisita la determinazione motivata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione in merito alla necessità e all’ammissibilità del maggior costo del progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione ai sensi dell’ordinanza n. 105 e 109 del 2020, fermo restando che l’aumento dei costi del progetto non può derivare dalla realizzazione opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma.
6. Al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali, adottate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi stessi, il «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 è incrementato di 40 milioni di euro.
7. Al fine di finanziare le attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, nonché le attività previste nelle «disposizioni relative alla rimozione delle macerie» contenute nelle ordinanze speciali, adottate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il fondo di cui all’art. 11 dell’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 è incrementato di 50 milioni di euro.
8. Al fine di finanziare la quota pubblica degli interventi di proprietà mista pubblico-privata di cui al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018, lo stanziamento ivi previsto è incrementato di 10 milioni di euro.
9. Il complesso delle risorse destinate ai fondi di cui ai precedenti commi 1, 3, 6, 7 e 8 non può eccedere il 10% delle risorse stanziate a favore della gestione commissariale e disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
Art. 5
Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime
1. Per corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall’eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo restando quanto stabilito all’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l’anticipo non superiore al 30% dell’importo dei lavori ammesso a contributo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.
2. Per le medesime esigenze, e fino alla data del 31 dicembre 2022, il SAL può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale dei lavori relativi, per l’importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l’impegno sottoscritto dall’impresa alla prosecuzione dei lavori. L’importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l’importo del SAL può determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo.
3. Entro il medesimo termine, l’USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purché in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell’agibilità o abitabilità, anche per l’assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile.
4. La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori.
5. Il collaudo dei lavori eseguiti verifica anche la realizzazione dell’impiantistica di pertinenza dell’edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria.
6. La consegna dell’immobile è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell’amministratore del condominio. Non ostano alla conclusione del procedimento di cui al comma 4 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, né eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all’esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati a vario titolari di diritti sull’immobile.
Art. 6
Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori
1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall’imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori.
2. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici in materia di sospensione motivata dei lavori. La sospensione dei lavori è autorizzata dall’USR competente entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.
Art. 7
Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi
1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, è istituito l’«Osservatorio per il monitoraggio dell’evoluzione dei prezzi», costituito da un rappresentante della Struttura commissariale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, da un rappresentante delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della rete delle professioni tecniche, e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di settore.
L’Osservatorio ha il compito di monitorare l’andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilità degli interventi di ricostruzione rispetto all’andamento dei prezzi.
L’Osservatorio redige una relazione al Commissario circa gli esiti del monitoraggio. In caso di variazioni significative dei prezzi, in aumento o in ribasso tali da suggerire la revisione del prezziario di cui all’art. 1 della presente ordinanza, l’Osservatorio ne dà immediata informazione al Commissario suggerendo gli eventuali nuovi prezzi da adottare.
2. Ai membri dell’Osservatorio non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
Art. 8
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. Al terzo capoverso del comma 1-bis dell’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo le parole «famiglie operai ed impiegati», sono aggiunte le parole «come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo».
2. Il comma 7 dell’art. 14-bis è sostituito dal seguente: «7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonché, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell’edificio da delocalizzare nonché l’acquisto od esproprio dell’area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell’area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell’area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell’area è determinato dall’ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell’Agenzia del demanio. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona».
3. All’Allegato 2, «Tabella 6 – Costi parametrici», ai capoversi sottostanti, come modificati dall’art. 8, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 118/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo capoverso, le parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici sono maggiorati del 20%.» sono sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera e prefabbricato, i costi parametrici sono maggiorati del 30%.»;
dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente nuovo capoverso: «Per edifici con struttura in acciaio, i costi parametrici sono maggiorati del 40%.»
Art. 9
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 19 del 2017
1. All’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 6 dell’art. 22 è sostituito dal seguente:
«6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 5, nonché, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell’edificio da delocalizzare nonché l’acquisto od esproprio dell’area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell’area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell’area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell’area è determinato dall’ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell’Agenzia del demanio. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona»;
b) alla lettera f), della Tabella 7, dell’Allegato 1 le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari, classificati con livello operativo L4» sono sostituite con le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4.»;
c) all’allegato 1, Tabella 6, alla fine del secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Alle tipologie di immobili per le quali si applica l’incremento di cui alla lettera f) della tabella 7, non si applica la prima riduzione del costo parametrico per superficie (“fino a 130 mq” e “da 130 a 220 mq”)».
Art. 10
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
1. All’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 le parole: «, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni, possono essere imputati al condominio».
Art. 11
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021
1. All’art. 3 dell’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì agli immobili rientranti nella previsione dell’art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili, fari, per i quali l’applicazione dei costi convenzionali di cui al successivo art. 7 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie».
Art. 12
Modifiche all’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. Al primo comma dell’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 le parole «entro e non oltre i sessanta giorni», sono sostituite dalle parole «entro e non oltre i centoventi giorni».
Art. 13
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021
1. L’art. 1 dell’ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 è modificato come segue:
a) le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
b) al comma 2, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono soppresse, e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
Art. 14
Abrogazioni
1. E’ abrogato il comma 8 dell’art. 7, dell’ordinanza n. 118/2021, come modificato dall’art. 3 dell’ordinanza n. 123/2021.
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l’acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. E’ pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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