PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 28 maggio 2013, n. 84
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010
Art. 1
1. La regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici verificatesi nel territorio regionale nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di dicembre 2010.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall’adozione del presente provvedimento a trasferire al direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il predetto direttore, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, oltre che dell’Agenzia regionale di protezione civile, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5418, aperta ai sensi dell’art. 10, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850/2010, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione Civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Emilia -Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il predetto direttore a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
Art. 2
1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria, è individuata quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento, del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall’adozione del presente provvedimento a trasferire al direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il predetto direttore, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Liguria, oltre che dell’Agenzia regionale di protezione civile, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5417, aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850/2010, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo eventuale proroga da disporsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione Civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Il predetto direttore a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
Art. 3
1. La regione Toscana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data del 1° ottobre 2012. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per quanto attiene al completamento degli interventi di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza, il dirigente responsabile del settore sistema regionale di Protezione civile della regione Toscana stipula appositi accordi con l’amministrazioni pubblica ordinariamente competente ivi indicata, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo al trasferimento delle risorse residue indicate nell’allegato suddetto.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, a trasferire al dirigente responsabile del settore sistema regionale di Protezione civile della regione Toscana la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5414, aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850/2010, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2014. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione civile, le risorse residue, relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della Protezione civile.
9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della Protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
Art. 4
1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
Allegato
ALLEGATO 1 ARTICOLO 3 | |||||||
SOGGETTI ORDINARIAMENTE COMPETENTI | |||||||
N.progr. | Ente attuatore | Titolo Intervento | Approvazione Progetto | Appalto Lavori | Inizio Lavori | Fine Lavori | Importonecessario |
1 | provincia di massa-carrara | Interventi di messa in sicurezza idraulica degli abitati di Aulla e Bagni di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella ed il fiume Magra – II LOTTO-I stralcio | 01/04/2013 | 01/05/2013 | 15/06/2013 | 28/02/2014 | € 794.388,68 |
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 giugno 2013, n. 131.
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