PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 812
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena
Art. 1
1. La Regione Toscana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 611 del 17 ottobre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del settore protezione civile della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 611/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 611/2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle deroghe di cui all’art. 2 e delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6168, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 611/2019, che viene al medesimo intestata fino al 19 settembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito delle quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1.
7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell’emergenza in rassegna, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.
12. Per il completamento dell’intervento relativo al riassetto del reticolo minore insistente nel Comune di Arezzo, attraverso la realizzazione di un nuovo canale collettore per raccogliere le acque provenienti dalla collina di Castelsecco, già ricompreso nel piano degli interventi approvato dal Commissario delegato, il predetto comune è autorizzato a trasferire nella contabilità speciale n. 6168 l’importo di euro 716.915,00 a carico dei seguenti capitoli di spesa del bilancio comunale:
quanto ad euro 56.090,48 a carico del capitolo n. 65157 esercizio finanziario anno 2021;
quanto ad euro 660.824,52 a carico del capitolo n. 65158/10 esercizio finanziario anno 2021.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Art. 2
Deroghe
1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente ordinanza, per la durata di sei mesi dalla data di adozione della medesima, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, il soggetto responsabile di cui all’art. 1, comma 2, può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative, limitatamente ai termini ivi previsti:
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 7, 9, 11, 16, 19, 20, 22, 22-bis, 23 e 24;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 27, 27-bis;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, art. 41;
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 7 e 11.
2. Il soggetto responsabile di cui all’art. 1, comma 2, per la durata di sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, può altresì procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6 lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il soggetto di cui all’art. 1, comma 2 accetta, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza il soggetto di cui all’art. 1, comma 2 provvede, mediante le procedure di cui all’art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui all’art. 1, comma 2 può verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
6. Il soggetto responsabile di cui all’art. 1, comma 2, per la durata di sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza, può, ove necessario, procedere con le modalità previste dall’art. 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 611 del 17 ottobre 2019.
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