PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 31 dicembre 2021, n. 817
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
1. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 marzo 2022, mediante il soggetto attuatore individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell’8 marzo 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 772 del 30 aprile 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, nel limite massimo di cento medici, uno psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti con oneri quantificati in euro 2.660.879,67.
2. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, continuano ad essere conferiti al personale medico abitato all’esercizio della professione medica e iscritto al relativo ordine professionale, anche durante l’iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Il personale medico di cui al comma 1, continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all’art. 2, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.
4. Il soggetto attuatore è, altresì, autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2022, l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello attivato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, così come ampliato ed integrato dall’ordinanza n. 804/2021, citata in premessa, con oneri quantificati in euro 3.099.674,83.
5. Il Ministero della salute è, altresì, autorizzato anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell’anno 2022, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell’orario di lavoro, a corrispondere al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attività direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 204.750,00 a carico delle risorse indicate al comma 6.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5, quantificati nel limite massimo complessivo di euro 5.965.304,50 per l’anno 2022, si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale, in aggiunta alle risorse residue ivi presenti pari a euro 4.122.839,00, ulteriori risorse, pari a euro 1.842.465,50, allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. A tal fine il capitolo 4393 è integrato di euro 1.842.465,50 per l’anno 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
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