PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 31 luglio 2018, n. 60

Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus)

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza disciplinano le modalità di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus) in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

2. La presente ordinanza si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d’ora innanzi «decreto-legge») per le spese sostenute per l’esecuzione di opere antisismiche nell’ambito degli interventi sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici nei Comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge, di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.

Art. 2

Principi generali e normativa applicabile

1. In applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017.

2. La detrazione di cui al comma 1 è determinata con le modalità stabilite ai commi da 1-bis a 1-sexies1 dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2016.

3. La richiesta di detrazione è presentata con le modalità stabilite nei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che disciplinano le dichiarazioni dei soggetti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e all’Imposta sul reddito delle società (Ires). A tal fine, le spese sostenute per interventi edilizi coperti dai contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1 sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto a quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale.

4. Ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi degli articoli 4 dell’ordinanza n. 4 del 2016, 9, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 2017 e 7, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 2017 apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale di cui al comma 1, ovvero copia della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta all’Agenzia delle entrate. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal contributo, è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate atta a dimostrare le spese sostenute ai sensi del comma 3.

Art. 3

Interventi di immediata esecuzione

1. Nel caso di interventi di immediata esecuzione sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto-legge, eseguiti con le procedure di cui all’art. 8 del medesimo decreto ed alle ordinanze del Commissario straordinario nn. 4 e 8 del 2016, la progettazione degli interventi di rafforzamento locale di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuata unitariamente.

2. Il progetto unitario di cui al comma 1 può prevedere l’esecuzione di opere finalizzate alternativamente:

a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell’edificio;

b) al passaggio dall’intervento di rafforzamento locale all’intervento di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) al passaggio dall’intervento di rafforzamento locale all’intervento di adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono volti alla riduzione della classe di rischio attribuita all’edificio ai sensi dell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, e s.m.i. Gli stessi sono realizzati sulle parti strutturali e sulle finiture connesse degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, per i quali ai sensi della vigente normativa occorra presentare la segnalazione certificata di inizio attività o richiedere il permesso di costruire, va in ogni caso acquisita preventivamente l’autorizzazione ai fini sismici.

5. Resta fermo, indipendentemente dal contenuto dei progetti unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito in ordine alla non operatività del limite massimo di incarichi professionali dall’art. 6, comma 1, lettera b), dell’allegato A all’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, come sostituito dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.

Art. 4

Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino

1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con fedele ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuata unitariamente.

2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalità di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’art. 9, comma 4, lettera b), dell’ordinanza n. 19 del 2017, può prevedere l’esecuzione di opere di miglioramento sismico, di adeguamento sismico o demolizione e fedele ricostruzione, volte alla riduzione della classe di rischio attribuita all’edificio ai sensi dell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 e s.m.i.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all’interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi come disciplinati agli articoli 15 e 16 dell’ordinanza n. 19 del 2017.

4. Agli interventi di cui al comma 2 si applica quanto previsto al secondo periodo del comma 3 del precedente art. 3.

Art. 5

Esecuzione dei lavori

1. Per l’esecuzione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 3 ed al comma 2 dell’art. 4 della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’art. 15 dell’ordinanza n. 19 del 2017.

2. Agli interventi di cui agli articoli 3 e 4 si applica la disciplina dettata dall’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 («Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati»).

Art. 6

Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti i progetti di ricostruzione per i quali alla data della sua entrata in vigore non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo.

2. Laddove alla data di cui al comma 1 la domanda di contributo risulti già depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione può assegnare al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per la produzione della documentazione integrativa di cui all’art. 2, comma 4, della presente ordinanza.

Art. 7

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.