PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 31 maggio 2013, n. 86
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato
Art. 1
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato nel mese di marzo 2013, il dirigente del settore sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana è nominato commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, a cui è riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, può avvalersi dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti locali della regione medesima.
3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, entro venti giorni dall’emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l’indicazione delle singole voci di spesa.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 3, previa approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati agli enti locali previa rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
Art. 2
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun nucleo familiare non può comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, stipulando apposite convenzioni.
3. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
Art. 3
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, nel limite massimo di euro 6.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.
3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello di cui all’art. 1, comma 2, nel limite massimo di venti unità, direttamente impegnato nelle attività di cui all’art. 1, fatta eccezione per il personale dirigenziale, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, per la durata dello stato d’emergenza, ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.
Art. 5
1. Per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
Art. 6
1. Commissario delegato trasmette, con cadenza mensile, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
Art. 7
1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d’emergenza, si provvede ai sensi dell’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 giugno 2013, n. 132.
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