PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 884
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022
Art. 1
Misure volte a consentire il graduale rientro nell’ordinario delle attività svolte dal soggetto attuatore nominato presso il Ministero della salute
1. Il Ministero della salute è individuato quale amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di competenza del medesimo Dicastero, conseguenti alla situazione emergenziale in rassegna. A tal fine il soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al graduale rientro nell’ordinario degli interventi e continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 ottobre 2022, avvalendosi della contabilità speciale n. 6183 di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.
2. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, mediante il soggetto responsabile di cui al comma 1, degli incarichi di collaborazione coordinata di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 817 del 31 dicembre 2021, nel limite massimo di cento medici, uno psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti, con oneri quantificati in euro 4.929.250,00.
3. Al fine di assicurare la continuità delle attività, gli incarichi di collaborazione di cui al comma 2, continuano ad essere conferiti al personale medico abilitato all’esercizio della professione medica e iscritto al relativo ordine professionale, anche durante l’iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 1999, n. 368, nonché ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale le cui ore di attività svolte nell’ambito di tali servizi saranno considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Conseguentemente dalle borse di studio agli stessi corrisposte dalle regioni dovranno essere detratti, in quota parte, gli emolumenti relativi ai giorni in cui i suddetti medici hanno prestato servizio ai sensi delle presenti disposizioni.
4. Il personale medico di cui al comma 2, continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale di cui all’art. 2, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.
5. Il soggetto responsabile è, altresì, autorizzato a prorogare, fino al 31 ottobre 2022 l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello attivato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020 per il potenziamento del servizio 1500 – numero di pubblica utilità, così come ampliato ed integrato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 804/2021, con oneri quantificati in euro 3.745.110,25.
6. Il Ministero della salute, fino al 31 ottobre 2022, è, altresì, autorizzato anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell’anno 2022, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell’orario di lavoro, a corrispondere al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nelle attività connesse alla gestione della situazione sanitaria, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 300.000,00 a carico delle risorse indicate al comma 7.
7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, quantificati complessivamente in euro 8.974.360,25, si provvede quanto a euro 3.822.788,33 mediante utilizzo delle residue disponibilità della contabilità speciale intestata al soggetto attuatore ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020 e quanto a euro 5.151.571,92 mediante utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2022 sul capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute relative al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie che a tal fine sono versate sulla predetta contabilità speciale.
8. A decorrere dal 1° aprile 2022, il Ministero della salute provvede al coordinamento alla pubblicazione dei dati aggregati dei contagi da COVID-19, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile.
Art. 2
Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica
1. Fino al 31 dicembre 2022, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (pec) o quella di posta elettronica ordinaria (peo);
b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il promemoria prodotto dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il medico prescrittore invia all’assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all’assistito il numero di ricetta elettronica o l’immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il medico prescrittore comunica il numero di ricetta elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall’assistito.
5. La ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE di cui all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC, anche tramite il SAR.
6. Per l’erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata.
7. Per le finalità di rendicontazione all’Azienda sanitaria locale di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC, anche tramite il SAR, le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come «erogata». Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo diversa indicazione regionale.
8. Dal presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate attuano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Modalità di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica
1. Fino al 31 dicembre 2022, l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalità di cui all’art. 2 può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 3 del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 11 del 15 gennaio 2021, l’assistito individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:
a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b);
c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.
3. Nei casi di cui al comma 2, la farmacia individuata per l’erogazione del farmaco imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all’assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.
4. Dal presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate attuano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.
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