PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1003 del 14 giugno 2023

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini

Art. 1

Trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023

1. In relazione al trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023, i soggetti coinvolti funzionalmente nell’attività di sostegno (comuni, regione, Dipartimento per la protezione civile e soggetto finanziario selezionato) sono titolari autonomi del trattamento, perseguendo ciascuno specifiche finalità connesse alla situazione emergenziale.

2. I titolari autonomi di cui al comma 1 tratteranno i soli dati personali funzionali e necessari per la valutazione dei requisiti per l’ottenimento del citato contributo di cui al comma 1 e per consentire l’assegnazione/liquidazione del medesimo contributo, con espressa esclusione dei dati particolari.

3. La condizione di legittimità dei trattamenti effettuati per lo scopo di cui al comma 2 è individuata dai titolari nelle lettere d) ed e) dell’art. 6, par. 1, GDPR 2016/679, ossia la necessità di salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica (lett. d) e la necessità legata all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (lett. e)), salva diversa determinazione dei titolari medesimi da indicarsi nell’informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679.

4. Ciascun soggetto coinvolto, per quanto di competenza, assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto della normativa europea (GDPR 2016/679) e nazionale (decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) di riferimento. Sono in ogni caso rispettati i principi di minimizzazione, pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e sicurezza dei trattamenti.

5. In relazione ai dati trattati nell’esecuzione della citata OCDPC n. 999/2023, ciascun titolare provvede ad informare i cittadini nelle forme di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679. Le predette informazioni sono rese disponibili ai richiedenti il contributo/interessati del trattamento con la pubblicazione sui siti istituzionali di riferimento o nelle forme ritenute opportune.

6. I dati di cui al comma 19 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 999 del 2023, sono pubblicati dai comuni in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. I dati sintetici di cui al comma 19 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 999 del 2023, pubblicati sui siti istituzionali dal Commissario delegato e dal Dipartimento della protezione civile, saranno diffusi in forma aggregata e anonima.

8. La comunicazione dei dati tra i diversi titolari coinvolti nell’attività di trattamento trova legittimazione nelle lettere d) ed e) del paragrafo 1, dell’art. 6 GDPR.

9. I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 999 del 2023, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere obblighi di legge o di regolamento, per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tempi maggiori di conservazione potranno essere applicati quando si prospetta la necessità di far valere o difendere diritti in sede giudiziaria dell’interessato, del titolare del trattamento o di terzi e quando richiesto da autorità esterne o da normative speciali. Al termine delle specifiche esigenze i dati personali degli interessati saranno cancellati e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata.

Dell’avvenuto adempimento sarà data informazione al Garante per la protezione dei dati personali, se necessario o richiesto.

Art. 2

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. All’art. 1, comma 2, dell’OCDPC n. 997 del 24 maggio 2023, le parole «euro 190.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000,00» e, conseguentemente, al comma 4 le parole «euro 1.190.000,00» sono sostituite con le seguenti: «euro 1.300.000,00».

2. Il Commissario delegato provvede al reperimento del personale di cui al comma 1 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 997/2023 e al conferimento degli incarichi di cui al comma 2 dell’art. 1 della medesima ordinanza, avvalendosi della Regione Emilia-Romagna. I relativi oneri assunti dalla Regione Emilia-Romagna verranno rimborsati dal Commissario delegato alla regione a fronte della rendicontazione delle spese.

Art. 3

Proroga termini per la revisione di veicoli dotati di cisterne o contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti

1. Al fine di non ostacolare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione e di bonifica delle aree colpite dagli eventi calamitosi in rassegna, per i veicoli dotati di cisterne o contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti, anche pericolosi, che sono impegnati in tali operazioni, il termine di scadenza della revisione, ispezione o delle visite intermedie o periodiche, comunque denominate, dei contenitori o delle cisterne è prorogato fino a un massimo di sei mesi dalla data di naturale scadenza delle relative certificazioni e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza. Fino a tale termine è consentita la circolazione dei veicoli in questione su tutto il territorio nazionale con le certificazioni e in presenza dei documenti delle cisterne o dei contenitori scaduti o non rinnovati, purchè muniti di idonea documentazione o autocertificazione attestante l’attuale impiego nelle aree colpite dall’alluvione.

Art. 4

Ulteriori disposizioni relative alla prima misura di immediato sostegno alla popolazione colpita di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 999/2023

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 999 del 31 maggio 2023 si applicano anche con riferimento ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, in edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè presentino autonomia funzionale e reddituale, nonchè in manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino la medesima autonomia funzionale e reddituale.

Art. 5

Ulteriori disposizioni per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l’attuazione dei primi interventi

1. Ai fini della ricognizione degli oneri finanziari riferiti alle attività e agli interventi posti in essere dalle strutture operative statali, di cui all’art. 2, comma 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle Forze di Polizia, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dalla lettera b) del predetto art. 2, comma 4, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dalla lettera a) della medesima disposizione.

Art. 6

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. Per le finalità di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi delle facoltà previste dall’art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni.

2. All’art. 1, comma 14, lettera f) dell’OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023 dopo le parole «sicurezza fisica ed informatica» sono aggiunte le parole «della piattaforma di intercomunicazione e scambio dei dati di cui al successivo comma 16».

3. All’art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 997 del 24 maggio 2023 dopo le parole «in rassegna» sono aggiunte le parole «nonchè delle altre attività istituzionali di competenza».

Art. 7

Attività dei Centri di competenza

1. Per le attività di supporto tecnico-scientifico, di sopralluogo e di rilievo, anche con droni, finalizzate alla verifica del rischio residuo nelle aree interessate da dissesti e movimenti franosi segnalate dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 25 maggio 2023, espletate dai Centri di competenza, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, direttamente connessi all’evento emergenziale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a modificare la durata, l’oggetto delle attività ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni già sottoscritte, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero a stipularne di nuove.

2. Alle attività previste al comma 1 si provvede, nel limite massimo di euro 400.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.

Art. 8

Sospensione dei mutui

1. Il comma 1 dell’art. 11 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023 è sostituito dal seguente:

«1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento calamitoso, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.».

Art. 9

Adeguamento del dispositivo per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l’attuazione dei primi interventi

1. All’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023, dopo le parole «Guardia costiera,» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero della cultura».