PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1010 del 22 giugno 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini
Art. 1
Interventi edilizi urgenti e opere temporanee
1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, l’avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall’evento calamitoso è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l’avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonchè della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
3. I soggetti interessati entro il termine di centoventi giorni dall’inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. La documentazione è soggetta agli ordinari controlli ai fini della verifica della conformità degli interventi edilizi.
4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all’attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito, non oltre il periodo di vigenza dello stato di emergenza.
Art. 2
Vincolo idrogeologico
1. Fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, in attuazione dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, in deroga agli articoli 7 e 8 del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche per i soggetti privati interessati l’autorizzazione relativa alla gestione del vincolo idrogeologico è sostituita con una comunicazione all’Ente delegato, che deve esprimersi entro sette giorni dal suo ricevimento.
Art. 3
Modifiche all’art. 5, comma 1, dell’OCDPC n. 997/2023
1. Le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), dell’OCDPC n. 997/2023, concernenti l’impiego sul territorio colpito del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, sono prorogate sino al 30 giugno 2023. Conseguentemente, per il predetto personale impiegato sul territorio colpito, le disposizioni di cui alla lettera b) del medesimo articolo 5, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per il contesto emergenziale in rassegna.
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