PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1028 del 5 ottobre 2023
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina
Art. 1
Ulteriori forme di accoglienza diffusa
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022 anche per garantire l’omogeneità del sistema di accoglienza sull’intero territorio nazionale, in assenza di posti adeguati ad assicurare, senza soluzione di continuità, l’accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina in ragione della grave crisi internazionale in atto, mitigando l’impatto sociale sui soggetti interessati senza alterare i percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento, nonchè al fine di tutelare l’unità dei gruppi familiari e di salvaguardare, in particolare, i soggetti in condizioni di vulnerabilità e fragilità, i Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono attivare, in via residuale rispetto al sistema prioritario di accoglienza istituzionale di livello nazionale previsto dall’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 e dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, mediante convenzioni aventi valenza territoriale, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ferme restando le condizioni e i requisiti dei servizi offerti previsti dall’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell’11 aprile 2022 e nel rispetto dei limiti di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi di cui al predetto avviso, anche in deroga al limite dei quindici posti e ai requisiti soggettivi di esperienza minima ivi indicati.
2. Qualora decidano di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare tali convenzioni con il coinvolgimento dei comuni interessati e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse su scala territoriale in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti, con riferimento alle attività di assistenza già in essere, sia con il soggetto privato che assicura vitto e alloggio sia con gli enti e le associazioni di cui al richiamato art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche in consorzio o con altre modalità di associazione tra loro, erogatori degli ulteriori servizi previsti. Si prescinde dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta ai soggetti che assicurano vitto e alloggio qualora gli stessi abbiano già partecipato a procedure di individuazione espletate ai fini di quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera b), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all’ultimo periodo dell’art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna.
3. Si può prescindere dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta agli enti e le associazioni di cui al richiamato art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano già partecipato alle procedure di individuazione espletate ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, anche per l’attivazione di forme di assistenza ed accoglienza su scala territoriale. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, in questi casi, a stipulare convenzioni con i summenzionati soggetti.
4. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, possono affidare ai comuni, individuati quali soggetti attuatori, l’attivazione delle convenzioni di cui al comma 1, i quali, in tal caso, provvedono direttamente alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all’ultimo periodo dell’art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna e alla relativa stipula, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono condotte in raccordo con le Prefetture, alle quali competono in via prioritaria le misure di accoglienza ed assistenza istituzionale mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 ed i rapporti con il servizio centrale di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al quale è in capo la gestione del sistema di accoglienza e integrazione.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono trasmesse, preventivamente alla loro sottoscrizione, dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano al Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari complessivi prefissati dall’art. 31, comma 1, lettera a) e successive modificazioni ed integrazioni del decreto-legge n. 21/2022 e dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 16/2023.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di 2.455 posti, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall’art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, per le finalità di cui al predetto art. 31, comma 1, lettera a), nonchè delle risorse finanziarie stanziate dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 per le finalità di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera a), pari a euro 31.440.765,54.
Art. 2
Rimodulazione della prosecuzione dell’accoglienza temporanea per persone già ospitate
1. Ferme restando le forme di accoglienza temporanea attivate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, e le relative condizioni, anche economiche, previste nell’ambito degli accordi e convenzioni stipulati dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 937/2022, nonchè dalla circolare del Capo Dipartimento di protezione civile del 26 settembre 2022, allo scopo di agevolare, in particolari situazioni, l’inserimento nelle comunità territoriali di riferimento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove verifichino l’impossibilità di ricorrere ad altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, ivi incluse le forme di accoglienza a valenza territoriale, sono autorizzati a proseguire, fino al 31 dicembre 2023 e limitatamente alle persone già ospitate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’accoglienza presso strutture alberghiere, a condizione che la stessa venga assicurata nel limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dal citato avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell’11 aprile 2022, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l’emergenza, come integrate dall’art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132.
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