PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1029 del 6 ottobre 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini
Art. 1
Supporto tecnico ingegneristico
1. Al fine di garantire, in vigenza dello stato di emergenza e per le urgenti finalità connesse al ripristino del reticolo idrografico danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna, le necessarie attività di coordinamento tra l’attuazione degli interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 1 del 2018 e gli interventi finanziati dal PNRR, investimento M2C4.2.1b, già programmati sui medesimi territori provinciali colpiti e per i quali l’inizio lavori è previsto entro il 15 aprile 2024, può essere attivato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, il supporto tecnico-ingegneristico nei confronti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto attuatore. Il supporto di cui al periodo precedente è volto a provvedere contestualmente alla conclusione degli interventi, anche in somma urgenza, attivati per il ripristino dello stato dei luoghi nonchè ad un riallineamento progettuale e all’implementazione degli interventi PNRR nel rispetto delle vigenti scadenze.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023 può avvalersi, mediante apposite convenzioni stipulate direttamente con la società Fintecna del supporto tecnico-ingegneristico di quest’ultima a favore della predetta Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel limite massimo di euro 3.800.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:
(i) quanto a euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall’art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
(ii) quanto a euro 800.000,00 a carico del bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
4. A tal fine, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è autorizzata a trasferire euro 800.000,00 sulla contabilità speciale n. 6402 intestata al «Pres. R. Emilia Rom. C.D. O. 992-2023» ed aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 2
Ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile
1. Ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 61 del 2023, in considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle province della Regione Emilia-Romagna indicate in oggetto delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in rassegna, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei fabbisogni finalizzati all’immediato avvio delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa.
2. I soggetti interessati presentano al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso poste in essere nei territori di cui al comma 1 la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l’elenco e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.
3. Per le finalità di cui al comma 2, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti.
Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l’intero importo spettante sarà integralmente e direttamente erogato alle regioni e alle province autonome, che cureranno le procedure amministrative conseguenti, incluso le anticipazioni di cui al comma precedente.
5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo è autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 del 2023 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Alle misure disciplinate dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall’art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 998 del 31 maggio 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 999 del 31 maggio 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 997 del 24 maggio 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 1031 del 10 ottobre 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 1003 del 14 giugno 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza n. 1045 del 14 dicembre 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…