PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1030 del 10 ottobre 2023
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO2 e H2S rilevate nel territorio dell’isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina
Art. 1
1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 19 febbraio 2022, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è altresì autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonchè per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 6 e 7 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6335, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022, che viene al medesimo intestata fino al 29 dicembre 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022.
7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonchè le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
12. Il Dipartimento della protezione civile provvede, anche al fine di consentire l’ampliamento della copertura nelle ulteriori zone interessate dall’emergenza, all’adeguamento della rete radio e dei sistemi di telecomunicazione a servizio dell’isola di Vulcano, autorizzato ai sensi della lettera a), del comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854/2022, per un importo di euro 180.000,00, a valere sulle disponibilità finanziarie stanziate per l’emergenza in rassegna con provvedimenti. A tal fine le risorse di cui al presente comma, non ancora trasferite in contabilità speciale, sono impiegate direttamente dal Dipartimento della protezione civile per la realizzazione delle predette attività.
13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione.
14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
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