PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1031 del 10 ottobre 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini
Art. 1
Disposizioni urgenti per l’efficientamento del processo di raccolta, istruttoria ed erogazione delle richieste di rimborso presentate ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 relativamente ai concorsi nazionali assicurati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale
1. Al fine di far fronte con la necessaria tempestività all’eccezionale numero di richieste di rimborso conseguenti all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018 al volontariato organizzato di protezione civile impegnato nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alle popolazioni dell’Emilia-Romagna interessate dagli eventi calamitosi, onde assicurarne il più rapido ripristino della prontezza e capacità operativa, semplificando le relative procedure e riducendo il tempo necessario per l’assolvimento delle funzioni istruttorie, ivi comprese quelle di controllo, anche mediante la digitalizzazione dei processi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere all’affidamento diretto del servizio di raccolta, gestione informatizzata, istruttoria e liquidazione delle richieste di rimborso relative ai concorsi nazionali assicurati dalle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale di cui all’art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo nonchè dai datori di lavoro dei volontari ad esse aderenti, al CSV Lazio – Centro di servizio per il volontariato – ETS, soggetto accreditato ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, già munito di specifica competenza nello svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo nei riguardi degli Enti di terzo settore, in conformità ed entro i limiti di importo previsti dall’art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Il servizio di cui al comma 1 si articola nelle seguenti attività:
a) raccolta delle richieste di rimborso relative ai concorsi nazionali assicurati dalle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale e dai datori di lavoro dei volontari ad esse aderenti, anche mediante lo sviluppo e la gestione di un’apposita piattaforma informatizzata, entro il termine temporale di cui all’art. 40, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) svolgimento dell’istruttoria di controllo sulle richieste pervenute, ivi compresa la gestione delle necessarie interlocuzioni con i soggetti presentatori finalizzate ad acquisire le eventuali integrazioni necessarie per assicurare la completezza e correttezza delle relative istanze e della documentazione probatoria a corredo, mediante personale dedicato in forma stabile per l’intera durata del servizio e nel rispetto di quanto previsto da vigenti disposizioni;
c) composizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile, con cadenza mensile di elenchi riepilogativi delle istanze di rimborso aventi i requisiti necessari per essere liquidate, sulla base di un set di dati condiviso, allo scopo di ottenere il nulla-osta al relativo pagamento;
d) erogazione dei rimborsi all’esito della procedura di cui alla lettera c);
e) comunicazione agli interessati del diniego, anche parziale, all’erogazione del rimborso in caso di mancanza dei necessari requisiti, ovvero reinoltro della pratica e relativa documentazione alle amministrazioni competenti in caso di errata trasmissione da parte delle OdV o dei datori di lavoro;
f) fornitura di una reportistica periodica sullo stato di attuazione del servizio e sull’impiego della provvista finanziaria di cui al comma 3;
g) gestione dei dati personali mediante adeguati criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica;
h) organizzazione di apposite sessioni formative inerenti alla gestione dei benefici di cui ai richiamati articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, rivolte ai referenti, anche territoriali, delle organizzazioni di volontariato interessate.
3. Per l’attuazione del presente articolo, il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire al CSV Lazio – Centro di servizio per il volontariato – ETS le somme necessarie per la tempestiva erogazione dei rimborsi per i quali si sia positivamente concluso il relativo iter istruttorio, provvedendo, altresì, a controlli a campione su almeno il 15% del valore complessivo dei relativi importi, entro il limite massimo di euro 1.360.000,00.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 sono trasferite, anche progressivamente, al gestore del servizio che provvede alla relativa gestione, adottando una contabilità separata, ai sensi dell’art. 61, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 117 del 2017, tenendo un apposito conto corrente bancario dedicato, garantendo la trasparenza del processo di gestione mediante la fornitura della necessaria e completa reportistica periodica.
5. Il Dipartimento della protezione civile, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) assicura la formazione iniziale al personale incaricato da parte del gestore del servizio;
b) assicura la necessaria consulenza in caso di necessità documentate rappresentate dal gestore del servizio;
c) trasferisce al gestore del servizio le istanze di rimborso pervenute precedentemente all’attivazione della piattaforma e la cui istruttoria, alla medesima data, non risulti completata;
d) assicura ai soggetti interessati adeguata informazione in ordine alle modalità di gestione del servizio.
6. Il CSV Lazio – Centro di servizio per il volontariato – ETS può provvedere alla gestione del servizio di cui al presente articolo anche costituendo apposita Associazione temporanea di scopo (A.T.S.) con uno o più soggetti muniti delle necessarie capacità, ferma restando la responsabilità del progetto sperimentale in capo al citato CSV Lazio.
7. Alla conclusione delle attività il CSV Lazio – Centro di servizio per il volontariato – ETS, e comunque entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 40, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, provvede a riversare al Dipartimento della protezione civile le eventuali risorse non utilizzate di cui al comma 3, fornendo, altresì, completa rendicontazione delle istanze di rimborso ricevute, istruite, erogate, in tutto o in parte, o respinte e trasmettendo, altresì, al Dipartimento l’intera documentazione istruttoria, debitamente organizzata e catalogata.
8. Alle misure disciplinate dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 1.500.000,00, di cui 140.000,00 euro per l’affidamento diretto del servizio di raccolta, gestione informatizzata, istruttoria e liquidazione delle richieste di rimborso di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall’art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
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