PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1032 dell’ 11 ottobre 2023
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nell’area del Nagorno Karabakh
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione delle misure urgenti finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in conseguenza degli accadimenti in atto nell’area del Nagorno Karabakh, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, interviene a supporto delle autorità della Repubblica di Armenia per garantire il soccorso e l’assistenza della popolazione, anche in raccordo con l’Emergency response and coordination center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).
2. Per assicurare il supporto nell’espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l’invio nei territori interessati dagli eventi in rassegna di personale del medesimo Dipartimento, delle componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, nonchè di mezzi e attrezzature e materiali, individuati e autorizzati nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all’art. 5.
3. Il Dipartimento della protezione civile coordina le operazioni di trasporto sanitario assistito (MEDEVAC – Medical Evacuation) di pazienti vittime dell’evento calamitoso, in Italia, ove prestare loro l’assistenza sanitaria necessaria, di personale sanitario locale e dei necessari accompagnatori, nonchè il rientro nei territori di provenienza, anche avvalendosi della Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016.
4. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso alle strutture sanitarie dei costi sostenuti per l’assistenza ai pazienti trasferiti, nonchè le spese di vitto ed alloggio dei familiari a seguito, e le relative spese di rimpatrio.
5. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d’urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura integrativa al personale di cui al comma 2, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 5.
Art. 2
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’impiego all’estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti per l’impiego all’estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego.
Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all’estero nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza in rassegna l’indennità di cui al presente comma è corrisposta al netto dell’eventuale concorso riconosciuto dalla Commissione europea.
2. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attività di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili pro-capite.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza:
per l’impiego all’estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
per l’impiego sul territorio nazionale, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
4. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all’art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all’estero per l’impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.
5. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 23 gennaio 2023, Rep. n. 87, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale del Paese interessato dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali pro capite, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa dichiarazione da parte dell’Ambasciata d’Italia in Armenia che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nel Paese in questione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell’art. 5.
Art. 3
Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione
1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, di materiali, mezzi e attrezzature necessarie all’assistenza alla popolazione, inviate ai sensi del comma 2 dell’art. 1.
2. All’individuazione e donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con atto di donazione sottoscritto con le autorità della Repubblica di Armenia, ovvero con scambio di note da effettuarsi anche per il tramite delle autorità diplomatiche italiane in loco, accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna.
3. Al reintegro delle attrezzature di cui all’art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 5.
Art. 4
Deroghe
1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;
leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022.
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