PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1059 del 22 gennaio 2024
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012
Art. 1
1. La Regione Veneto è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi sismici, pianificati e approvati dal predetto Commissario e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento dei medesimi interventi e provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5707 aperta ai sensi dell’art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 74/2012, che viene al medesimo intestata fino al 30 giugno 2024. Il medesimo soggetto responsabile provvede altresì alla restituzione, all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie già stanziate per fronteggiare l’emergenza in rassegna, ai sensi dell’art. 11 del citato decreto-legge n. 74/2012, dell’art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dell’art. 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risultano non utilizzate nei termini di legge.
6. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, sono trasferite al bilancio della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonchè le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
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