PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1088 dell’ 8 luglio 2024
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, con riferimento a specifiche esigenze verificatesi sul territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo
Art. 1
Prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento temporaneo in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina sul territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo
1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l’assistenza e l’accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto, i Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, nominati Commissari delegati ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, esperite le opportune verifiche concernenti l’impossibilità di ricorrere, anche nel territorio di altre regioni e province autonome alle altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, sono autorizzati a consentire, in via residuale, anche successivamente alla scadenza indicata nell’OCDPC n. 937/2022, ciascuno sul territorio di propria competenza, la temporanea prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della citata OCDPC n. 872/2022. A tal fine, i Commissari documentano le azioni poste in essere periodicamente, provvedendo al relativo monitoraggio con cadenza trimestrale, per l’individuazione di possibili soluzioni alternative ovvero volte all’eventuale rimodulazione in progressiva riduzione, alle condizioni economicamente più vantaggiose, delle vigenti convenzioni per allinearle ai costi previsti per le attività di accoglienza diffusa, fin quando non si siano verificate le condizioni oggettive per conformarsi a quanto previsto dall’art. 1 dell’OCDPC n. 937/2022.
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l’emergenza, come da ultimo integrate dall’art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 2
Prosecuzione delle misure di cui all’art. 2 dell’OCDPC n. 1028/2023
1. Attese le perduranti esigenze di accoglienza nei territori di competenza, al fine di preservare, in particolari situazioni, l’inserimento dei profughi nelle comunità territoriali di riferimento, è autorizzata, fino al termine dello stato di emergenza, la prosecuzione da parte dei Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, in qualità di Commissari delegati, della rimodulazione dell’accoglienza temporanea di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, anche oltre il limite delle numero delle persone già ospitate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a condizione che siano state esaurite le altre disponibilità di accoglienza diffusa sul territorio di rispettiva competenza e fermo restando il rispetto del limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dall’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell’11 aprile 2022.
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l’emergenza, come da ultimo integrate dall’art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.