PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1114 del 28 novembre 2024
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna
Art. 1
Ricognizione degli ulteriori fabbisogni relativi alle attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite
1. In considerazione dell’incremento delle esigenze e delle attività conseguenti al verificarsi, nei medesimi territori, di ripetuti eventi eccezionali, allo scopo di assicurare la più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative volte alla copertura delle spese sostenute per la mobilitazione delle risorse nazionali a supporto del sistema regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, il Commissario delegato provvede alla ricognizione delle ulteriori misure di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui alla lettera a), dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, di cui all’art. 4 dell’OCDPC n. 1100/2024, oltre che in relazione agli eventi verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024, necessarie per il superamento dell’emergenza, limitatamente alle azioni poste in essere dalle articolazioni della Regione Emilia-Romagna, dagli enti locali e dalle strutture operative regionali intervenute, trasmettendole al Dipartimento della protezione civile in forma unitaria, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
2. Per le medesime considerazioni di cui al comma 1, il coordinamento della gestione amministrativo-contabile del concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e delle Forze di polizia, ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, nonchè del personale delle Prefetture interessate nelle attività di cui all’art. 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 1/2018 poste in essere in relazione ai contesti emergenziali, ivi incluso quanto previsto dall’art. 12 dell’OCDPC n. 1100/2024 limitatamente alle forze operative statuali, è assicurato, in forma unitaria, dal Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con il Commissario delegato e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna.
3. Per le medesime considerazioni di cui al comma 1, il coordinamento della gestione amministrativo-contabile del concorso di ANCI e delle colonne mobili regionali intervenute è assicurato, ivi incluso quanto previsto dall’art. 12 dell’OCDPC n. 1100/2024, in forma unitaria, dal Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con il Commissario delegato e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiate il contesto emergenziale in essere e provvede al ristoro degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo a carico delle risorse stanziate per l’emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1/2018.
5. Le attività di cui al presente articolo non sono contenute nel piano degli interventi del Commissario delegato nominato ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’OCDPC n. 1100/2024. Parimenti, non sono ricomprese nel piano del Commissario delegato le misure previste dall’art. 13 dell’OCDPC n. 1100/2024 e dall’art. 2 dell’OCDPC n. 1109/2024.
6. In relazione all’impiego del volontariato organizzato di protezione civile, resta fermo quanto previsto dall’art. 7 della più volte richiamata OCDPC n. 1100/2024.
Art. 2
Ulteriori misure urgenti per assicurare la capacità operativa della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a presidio delle attività di gestione delle emergenze e degli interventi per la riduzione del dissesto idrogeologico
1. Al fine di salvaguardare e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile nell’esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all’autorità nazionale di protezione civile di cui all’art. 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonchè per consentire l’effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall’art. 8 del citato decreto legislativo, con particolare riferimento al coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale nell’ambito dello specifico contesto di cui alla presente ordinanza, allo scopo di consolidare la capacità operativa del medesimo Dipartimento nell’attuazione delle misure di competenza previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di salvaguardare, altresì, la piena capacità operativa della Regione Emilia-Romagna nel presidio delle attività operative di protezione civile di competenza, semplificando e valorizzando gli strumenti di collaborazione istituzionali disponibili, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Emilia-Romagna sono autorizzate ad intraprendere procedure finalizzate a garantire alla Regione Emilia-Romagna di completare le proprie assunzioni dalle graduatorie vigenti e contemporaneamente a consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’utilizzo delle medesime graduatorie derivanti da concorsi già espletati dalla Regione Emilia-Romagna attinenti alla materia della protezione civile, anche ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico del proprio bilancio, fermi restando i criteri e le modalità vigenti per il conferimento dei medesimi incarichi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ai vincitori ed agli eventuali idonei assunti dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 a seguito di utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1, già appartenenti al ruolo speciale non dirigenziale di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 303, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così come introdotte dall’art. 14-bis, del citato decreto-legge n. 4/2019.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti della capienza delle graduatorie medesime al fine di garantire, mediante lo scorrimento delle stesse, nelle more delle possibili procedure di mobilità per il personale dirigenziale in posizione di comando di prossima emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il soddisfacimento delle esigenze assunzionali della Regione Emilia-Romagna ed esclusivamente, in via eccezionale.