PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1135 del 2 aprile 2025

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna

Art. 1

Prime misure economiche di immediato sostegno ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018

1. In considerazione dell’esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive per fronteggiare le più urgenti necessità previste dall’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 dell’OCDPC n. 1109/2024, le procedure di cui all’OCDPC n. 1106/2024 e i conseguenti atti regionali correlati si applicano anche al presente contesto emergenziale.

2. Il Commissario delegato acquisisce, rispettivamente dai comuni interessati per il tramite dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna per i contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato per le attività economiche e produttive, l’esito delle istruttorie delle domande di acconto entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di adozione della presente ordinanza e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 giugno 2025.

3. Il Commissario delegato acquisisce, rispettivamente dai comuni interessati per il tramite dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna per i contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato per le attività economiche e produttive, l’esito delle istruttorie delle domande di saldo entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di adozione della presente ordinanza e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che è fissato al 30 settembre 2025.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025.

Art. 2

Modifiche e integrazioni all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106/2024

1. Al fine di uniformare la gestione istruttoria delle domande di contributo, i termini di cui all’art. 1, comma 11, e all’art. 3, comma 9, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106/2024, relativi alla presentazione della domanda di acconto inerente alle prime misure economiche di immediato sostegno, sono prorogati al 30 giugno 2025.

2. Conseguentemente i termini di cui all’art. 1, comma 12, e all’art. 3, comma 10, della richiamata ordinanza, relativi alla presentazione della domanda di saldo inerente alle medesime misure sono prorogati al 30 settembre 2025.

3. Dalla data di adozione della presente ordinanza, il Commissario delegato acquisisce l’esito delle istruttorie di cui, rispettivamente, all’art. 1, commi 11 e 12, e all’art. 3, commi 9 e 10, dell’OCDPC n. 1106/2024 al trentesimo giorno di ciascun mese.