PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1143 del 21 maggio 2025

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini

Art. 1

Restituzione somme non dovute

 1. La restituzione delle somme percepite per il contributo per l’immediato sostegno ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 999/2023, non dovute, in tutto o in parte, avviene secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1027/2023, mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (IBAN IT49J0100003245350200022330), a tal fine indicato espressamente nel relativo provvedimento di accertamento.

 2. Permane l’obbligo per i beneficiari, anche laddove non abbiano presentato domanda di saldo, di documentare al comune territorialmente competente tutte le spese concernenti l’acconto ricevuto. Per l’eventuale quota parte di contributo non rendicontato o non valutato ammissibile all’esito delle attività istruttorie, i comuni interessati provvedono a richiedere la restituzione delle somme.

 3. Il Commissario delegato definisce, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, le modalità con cui le amministrazioni comunali relazionano, a conclusione delle attività istruttorie, in ordine alle casistiche concernenti i beneficiari che non hanno provveduto alla predetta presentazione della domanda di saldo.

 4. A fronte di mancato adempimento da parte dei beneficiari nella restituzione delle risorse, si provvede all’iscrizione a ruolo con le modalità di cui al citato art. 2, comma 1 dell’OCDPC n. 1027/2023.

 5. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale sostituirsi, in tutto o in parte, per restituire, a valere sui propri stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, le somme percepite a titolo di contributo di immediato sostegno e non rendicontate da nuclei familiari in cui almeno un componente risulti in carico ai propri Servizi sociali.

Art. 2

 Integrazioni all’OCDPC n. 999/2023

 1. Nel caso in cui il beneficiario del contributo per l’immediato sostegno, concesso ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 e 4 dell’OCDPC n. 999/2023, sia deceduto, l’obbligo di produrre i relativi giustificativi di spesa si trasferisce in capo agli eredi aventi causa.

 2. Qualora gli eredi non siano in grado di produrre i giustificativi di spesa di cui al comma 1 e sia stata presentata domanda di contributo per la ricostruzione dell’unità immobiliare danneggiata che ha dato diritto al contributo per l’immediato sostegno, si provvede alla detrazione della somma già percepita dal de cuius dall’importo spettante in sede di riconoscimento del contributo per la ricostruzione.

 3. Il Commissario delegato definisce, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, le modalità con cui le amministrazioni comunali relazionano in ordine alle fattispecie di cui al presente articolo. Nel caso previsto dal comma 2, le amministrazioni territorialmente interessate provvedono a dare comunicazione anche al Commissario straordinario per la ricostruzione.

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