PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1147 del 20 giugno 2025

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sicilia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita’ determinatasi in conseguenza dell’evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Citta’ metropolitana di Messina.

Art. 1

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Sicilia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita’ determinatasi in conseguenza dell’evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Citta’ metropolitana di Messina

 1. La Regione Siciliana e’ individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati, ricompresi nel piano di cui all’art. 1, comma 3 della medesima ordinanza.

 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile della Regione Siciliana e’ individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia’ formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi’, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile e’ autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilita’ dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche’ per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 5 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023.

 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attivita’ svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

 4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche’ della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse gia’ disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale n. 6427, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023, che viene al medesimo intestata fino al 27 settembre 2027. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi gia’ pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilita’ speciale, con le modalita’ di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalita’ di cui all’art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilita’, restano nella disponibilita’ delle amministrazioni di provenienza.

 6. Il soggetto responsabile puo’ disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023.

 7. Entro i termini temporali di operativita’ della contabilita’ speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo’ sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

 8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull’avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l’indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticita’ -, dell’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

 9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita’ speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita’ di cui al comma 10.

 10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita’ speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche’ le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita’ speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

 11. Non e’ consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

 12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e’ tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita’ speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita’ speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita’ svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresi’ a inviare una comunicazione conclusiva.

 13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita’ ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

 14. In attuazione di quanto previsto dall’art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il soggetto responsabile di cui al comma 2 e’ autorizzato a proseguire, fino al 31 dicembre 2025, l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari nel Comune di San Fratello della Citta’ metropolitana di Messina evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, nei confronti dei quali e’ verificata e attestata l’impossibilita’ di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell’inagibilita’ della medesima.

 15. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 14, si provvede, nel limite di euro 111.000,00, a valere sulle risorse disponibili presenti sulla contabilita’ speciale, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.

 16. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

 La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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