PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1160 del 3 settembre 2025

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini

Art. 1

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023 e n. 1120/2024 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie agli articoli del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023, ovvero le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per la rimodulazione dei termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023.

3. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il definitivo completamento delle attività previste nell’ambito del supporto tecnico ingegneristico attivato nei confronti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, la durata della convenzione conclusa con la società Fintecna, prevista dall’art. 1 dell’ordinanza n. 1029/2023, è estesa di ulteriori 3 mesi a far data dalla scadenza dello stato di emergenza, nel limite delle risorse stanziate e già programmate dal Piano degli interventi finalizzate allo scopo. Al definitivo scadere della durata della convenzione, si provvederà al pagamento degli oneri complessivi prima con le risorse del fondo per le emergenze nazionali e poi con quelle dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all’art. 1 comma 3 dell’ordinanza n. 1029/2023. Le eventuali risorse non spese verranno trasferite con le modalità di cui al comma 8.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna e dei soggetti già individuati dal commissario delegato, nonchè di tutti i soggetti non già individuati dal commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6402 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, che viene al medesimo intestata fino al 4 maggio 2027. Le eventuali risorse, stanziate con provvedimenti, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 8, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all’art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.

7. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza le cui somme sono trasferite con le modalità previste al comma 8.

8. All’esito del definitivo completamento delle attività previste nei Piani di cui al comma 2 le risorse finanziarie residue sono trasferite con le modalità di cui all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 8.

10. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

11. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.