PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1164 del 26 settembre 2025

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio del Comune di Umbertide, nella parte centro-nord del Comune di Perugia e nella parte ovest del Comune di Gubbio

Art. 1

1. La Regione Umbria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del servizio protezione civile ed emergenze della Regione Umbria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Umbria, Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Umbria, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023 nonchè di soggetti non già individuati dal medesimo commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, nonchè la corresponsione del contributo mensile per l’autonoma sistemazione di cui al medesimo comma 2, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6401, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023, che viene al medesimo intestata fino al 6 aprile 2027. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.

6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all’evento emergenziale in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull’avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l’indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità – dell’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.

Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonchè le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. In attuazione di quanto previsto dall’art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall’art. 10 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, fino al 31 dicembre 2025, l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi calamitosi, nei confronti dei quali è verificata e attestata l’impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell’inagibilità della medesima. Con successiva ordinanza si provvede a disciplinare le conseguenze, in termini di decadenza dal diritto al contributo per l’autonoma sistemazione, derivanti dalla mancata presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione.

15. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 14 si provvede, nel limite di euro 1.528.200,00, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6401, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.

16. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

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