PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023
Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonchè alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022
Art. 1
Modifiche e integrazioni dell’art. 27 del testo unico della ricostruzione privata in tema di strutture zootecniche
1. I commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14:
“9. I titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all’art. 1 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, possono presentare all’USR competente la domanda per l’assegnazione definitiva delle strutture temporanee sopra indicate, dando adeguata dimostrazione documentale, attraverso una perizia tecnica asseverata, di aver provveduto alla messa in sicurezza o alla demolizione della stalla oggetto di delocalizzazione.
10. La superficie massima concedibile è determinata nella misura delle superfici effettivamente realizzate sulla base delle ordinanze di protezione civile n. 393/2016 e n. 415/2016 nonchè dell’ordinanza commissariale n. 5 del 28 novembre 2016, comprensive dei manufatti annessi all’attività già realizzati (es. fienili, silos, silos a trincea, magazzini, depositi di derrate, mangimi, nuclei alimentari, ecc.). A tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di assegnazione attesta il calcolo della superficie assentibile.
11. Per gli interventi di cui ai commi precedenti, finalizzati a rendere definitive le strutture temporanee, è consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali.
12. L’USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di assegnazione, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, all’esito della convocazione e dei lavori di una conferenza di servizi, cui partecipano di diritto un rappresentante della protezione civile, della regione, del comune e della Sovrintendenza competenti per territorio, nonchè un rappresentante delle principali associazioni di categoria e dei soggetti pubblici eventualmente coinvolti al fine di esprimere le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di loro competenza. Il verbale conclusivo della conferenza dei servizi tiene luogo di essi e nel caso di dissenso manifestato si decide a maggioranza, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la struttura delocalizzata risultasse essere su proprietà diversa da quella dell’assegnatario in via provvisoria, la disponibilità del terreno dovrà essere previamente acquisita nelle forme ammesse dal codice civile e, ove opportuno, ai sensi dell’art. 11 della citata legge n. 241 del 1990.
All’assegnatario in via definitiva della struttura competono gli obblighi di manutenzione e le spese di rimozione della struttura in caso di necessità.
13. Il provvedimento di assegnazione definitiva è rilasciato dal Presidente della Regione – Vicecommissario, o suo delegato, e contiene obbligatoriamente il vincolo quinquennale di destinazione d’uso che deve essere mantenuto anche in caso di cessione delle attività.
14. Per quanto non previsto, agli interventi relativi alle strutture di cui al precedente comma 7 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, 44 e 45 del presente testo unico in tema di attività produttive. Il commissario straordinario, al fine di agevolare l’attuazione degli interventi nel settore zootecnico, può emanare specifiche linee guida e provvedimenti di natura esecutiva.”.
Art. 2
Modifiche e integrazioni degli articoli 2, 58, 62, 64, 65 e 111 del testo unico della ricostruzione privata in tema di conformità urbanistica e di sanatoria o condono edilizio
1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’art. 2, comma 5, le parole «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all’art. 1, commi 1 e 2,»;
b) all’art. 58, comma 3, secondo periodo, le parole «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis alla legge speciale Sisma» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma»;
c) all’art. 62, comma 2, primo periodo, le parole «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’art. 1, commi 1 e 2,»;
d) all’art. 64, comma 5, le parole «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’art. 1, commi 1 e 2,»;
e) all’art. 65, comma 1, primo periodo, le parole «nei limiti stabiliti dall’art. 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,» sono soppresse;
f) all’art. 111, comma 2, le parole «nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui all’art. 1, commi 1 e 2,».
Art. 3
Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 44, 55 e 78 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario
1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’art. 3, comma 1, lettera i), dopo le parole «desunti dal Prezzario Unico del Cratere vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»;
b) all’art. 44, comma 4, dopo le parole «prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico del cratere Centro Italia vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»;
c) all’art. 55, comma 7, lettera b), punto vii), dopo le parole «desunti dal Prezzario unico del Cratere vigente» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente»;
d) all’art. 78, comma 6, lettera b), dopo le parole «prezzario cratere» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero prezzario regionale,».
Art. 4
Modifiche e integrazioni dell’art. 4 del testo unico della ricostruzione privata in tema di regime transitorio
1. Al comma 5 dell’art. 4 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, dopo le parole «di ripresentare» sono aggiunte le seguenti: «o di integrare».
Art. 5
Modifiche e integrazioni dell’art. 10 del testo unico della ricostruzione privata in tema di delocalizzazioni
1. Al comma 8 dell’art. 10 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente capoverso:
«In casi straordinari, previo parere favorevole espresso dall’USR competente, su richiesta del soggetto legittimato, il Vicecommissario può autorizzare l’istanza di delocalizzazione in altro comune del cratere, all’interno della stessa Regione, ferma restando la conclusione dell’accordo di programma di cui al precedente periodo.».
Art. 6
Modifiche e integrazioni dell’art. 36 del testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione del contributo
1. All’art. 36 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell’intero edificio» sono aggiunte le seguenti: «nonchè il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche,»;
b) al comma 5 le parole «Solo in presenza di una quota residua di contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili a finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge» sono soppresse.
Art. 7
Modifiche e integrazioni dell’art. 55 del testo unico della ricostruzione privata in tema di contenuti della domanda di contributo
1. All’art. 55 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«8. Nel caso di edifici per i quali non sia stata presentata la scheda AeDES sulla base della scheda FAST, il professionista incaricato della progettazione presenta la scheda AeDES corredata dalla relativa perizia giurata contestualmente alla domanda di contributo.».
Art. 8
Modifiche e integrazioni dell’art. 73 del testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazioni dei compensi professionali
1. Il comma 9 dell’art. 73 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all’all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:
«9. Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l’emissione del decreto di concessione del contributo, l’erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, nonchè agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile, di un importo non superiore all’80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte.».
Art. 9
Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata
1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico, allegato all’ordinanza 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.
Art. 10
Modifiche e integrazioni dell’ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 in tema di edifici interessati da precedenti eventi sismici
1. Dopo il comma 3 dell’art. 9 dell’ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto il seguente comma:
«4. Sono soggetti a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma 1997 ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 61 del 1998 a seguito di pronuncia favorevole in sede giurisdizionale, a condizione che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Concorrono al contributo, come determinato ai sensi del successivo art. 9-bis, le risorse già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998.».
2. Al comma 1 dell’art. 9-bis, dopo l’espressione «comma 3» sono aggiunte le parole «e 4».
3. Dopo il comma 3 dell’art. 11 è aggiunto il seguente:
«4. Per gli interventi di cui al comma 4 dell’art. 9, la quota di contributo coperta dalle risorse già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998 è erogata con le modalità previste dalla legge n. 61 del 1998».
Art. 11
Modifiche e integrazioni dell’ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018 in tema di incentivi agli uffici
1. All’art. 4 dell’ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:
«4. Le stazioni appaltanti – in alternativa alla «Tabella A» di cui al comma 2 – sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento, di cui al comma 3 dell’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 5 dell’art. 1.».
2. All’art. 5 dell’ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:
«4. Le stazioni appaltanti – in alternativa alla «Tabella B» di cui al comma 2 – sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui al comma 3 dell’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 5 dell’art. 1.».
3. All’art. 7 dell’ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:
«2. Le modalità di liquidazione previste dal presente articolo si applicano anche alle corrispondenti funzioni previste dalle stazioni appaltanti nel proprio regolamento.».
Art. 12
Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime
1. All’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’art. 1, comma 6, le parole «, anche rispetto alle singole voci,» sono soppresse;
b) all’art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole «e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento» sono soppresse;
c) all’art. 4, comma 4, secondo periodo, dopo le parole «Ai medesimi fini» sono aggiunte le seguenti: «, in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione,»;
d) all’art. 5, comma 2, è aggiunto, infine, il seguente capoverso:
«Negli interventi della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, di importo superiore ad euro dieci milioni, la stazione appaltante e l’USR competente sono autorizzati, sulla base della richiesta dell’impresa nonchè della relazione favorevole da parte del direttore dei lavori, a disporre la liquidazione di un numero di SAL straordinari non superiore a 2 rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, a condizione che sia stato già realizzato almeno il 10% della quantità di lavori corrispondente al SAL e che sia confermato in forma scritta l’impegno dell’impresa alla prosecuzione dei lavori. L’importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite.».
Art. 13
Dichiarazione di efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l’acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti.
È pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).