PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 5 del 22 agosto 2023
Contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
Art. 1
Contributi di autonoma sistemazione
1. La presente ordinanza disciplina l’erogazione di un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e’ concesso:
– a prosecuzione di quanto già previsto per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
– in aderenza a quanto disposto dal Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna con decreto n. 74 del 28 maggio 2023, in applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell’8 maggio 2023, n. 992, e disciplinato al capitolo 7 del «Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio», nel cui ambito sono stati definiti i criteri, i termini, i presupposti, nonche’ le modalità di dettaglio per assicurare la concessione del contributo, salvo quanto diversamente specificato nella presente ordinanza;
– previa istruttoria da parte del comune e relativo controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
3. Il controllo e’ eseguito nella misura stabilita da ciascun comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate e, comunque, nella misura non inferiore al 20 per cento delle stesse.
4. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione – se l’amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante – ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
– in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i comuni provvedono a comunicare agli interessati l’inammissibilità della domanda all’indirizzo ivi indicato.
5. I comuni sono tenuti a verificare l’effettivo abbandono dell’abitazione principale, abituale e continuativa da parte dei nuclei familiari destinatari del contributo per l’autonoma sistemazione; la verifica dovrà essere effettuata a mezzo di sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell’ordine, da ripetersi nell’intero arco temporale di fruizione del contributo.
6. Il contributo di cui al presente articolo non puo’ essere riconosciuto nell’ipotesi in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.
Art. 2
Importo del contributo
1. Il contributo e’ concesso nella misura di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 mensili per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu’ unità.
2. E’ concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi di età superiore a sessantacinque anni, portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento.
3. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 2 rimane di importo pari ad euro 200,00 mensili ancorche’ un componente il nucleo familiare presenti piu’ di uno degli stati ivi previsti ed e’ riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1, previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.
4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo e’ determinato dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall’abitazione.
Art. 3
Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi di autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dai comuni
1. Ai fini della rendicontazione e liquidazione dei contribuiti di autonoma sistemazione i comuni interessati trasmettono, all’indirizzo di Posta elettronica certificata del Commissario straordinario (commissarioricostruzione@pec.governo.it):
a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 – 31 ottobre 2023;
b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre 2023 – 31 gennaio 2024;
c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 – 30 aprile 2024;
d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio 2024 – 30 giugno 2024,
l’elenco riepilogativo delle domande per le quali dovrà essere erogato il contributo, utilizzando lo schema in allegato, parte integrante della presente ordinanza, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie idonee ad assicurare la relativa copertura.
2. In relazione all’elenco riepilogativo delle domande di contributo per l’autonoma sistemazione – di cui al precedente comma 1 – pervenute, la struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie direttamente sui conti correnti dei comuni interessati.
3. I comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, dovranno provvedere con la massima tempestività alla liquidazione, del contributo di autonoma sistemazione agli interessati ed alla rendicontazione delle somme, attraverso la trasmissione dei mandati di pagamento debitamente quietanzati, al Commissario straordinario entro l’ultimo giorno del mese di riferimento.
4. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, i relativi dati sono riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai comuni, in caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi da essi reperiti, i comuni interessati provvedono a quantificarne l’ammontare in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l’importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalità e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano di età superiore ai sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento. Copia conforme all’originale di tale atto dovrà essere trasmessa dal comune, nel rispetto dei termini di cui al comma 1, unitamente a nota formale di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.
6. La struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione potrà, per le istanze non sottoposte a verifica in fase di istruttoria da parte dei comuni, effettuare dei controlli a campione.
Art. 4
Variazioni comportanti l’aumento, la riduzione o la sospensione del contributo
1. Le variazioni comportanti l’aumento, la riduzione o la sospensione del contributo, nei casi disciplinati dalla direttiva emanata dal Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna con decreto n. 74 del 28 maggio 2023, devono essere comunicate al comune presso cui e’ stata presentata la domanda, attraverso una delle modalità previste per la presentazione delle istanze, entro cinque giorni dalla data in cui si verificano.
2. I comuni provvedono a verificare la documentazione, chiedendone l’eventuale integrazione e dando riscontro agli interessati nelle stesse modalità previste per la prima istruttoria.
3. Sulle richieste di variazione di cui al presente articolo i comuni effettueranno un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese, nella misura stabilita da ciascun comune in relazione al numero di richieste presentate e, comunque, non inferiore al 20 per cento delle stesse.
4. In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato la riduzione o la sospensione del contributo, i comuni provvederanno a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
5. Le variazioni alle domande di contributo saranno comunicate nelle modalità previste dall’art. 3, comma 1.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali raccolti e contenuti nelle domande di contributo per l’autonoma sistemazione pervenute alla struttura di supporto al Commissario straordinario, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del medesimo regolamento, i dati personali forniti dall’interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati per le finalità connesse al procedimento relativo all’istruttoria per l’erogazione del contributo, nonche’ per garantire il conseguimento di un’efficace gestione operativa dello stesso.
2. I dati personali in oggetto saranno trattati, altresi’, per consentire l’adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a cio’ legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non e’ necessario il consenso dell’interessato (art. 6, comma 1, lettera b), del predetto regolamento).
3. L’interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonche’ proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6
Copertura finanziaria
Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Art. 7
Efficacia e obblighi di pubblicità
1. La presente ordinanza e’ inviata alla Corte dei conti ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente ordinanza e’ pubblicata sul sito del Commissario straordinario sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
3. Continua a rimanere in vigore, per quanto non in contrasto con la presente ordinanza, la direttiva di cui al capitolo 7 del «Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio», emanato con decreto n. 74 del 28 maggio 2023 del Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, in applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell’8 maggio 2023, n. 992, mantenendo la massima pubblicità in ordine alle modalità di erogazione del contributo ed assicurando in ogni caso la consultazione della stessa presso gli uffici comunali o nell’ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Allegato
(testo dell’allegato)
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