PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 6 del 25 agosto 2023
Finanziamento degli interventi eseguiti nei territori colpiti dall’emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza»
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina le modalita’ attraverso le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche non ricompresi nei piani gia’ predisposti dai Presidenti delle due regioni e riportati in allegato «A» alla presente ordinanza, al finanziamento degli interventi eseguiti nei territori colpiti dall’emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 cosi’ come richiamato dall’art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. L’elenco degli interventi realizzati con procedure di somma urgenza di cui al precedente comma ed elencati in allegato «A» alla presente ordinanza, sono ricompresi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 agosto 2023, attuativo dell’art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in fase di registrazione come da comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile in data 14 agosto 2023.
Art. 2
Procedura per l’erogazione dei fondi
1. I finanziamenti sono erogati, previa rendicontazione delle spese sostenute, per i lavori elencati nell’allegato «A» alla presente ordinanza eseguiti dai soggetti attuatori e comunque individuati:
– dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualita’ di Commissario delegato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 8 maggio 2023, n. 992;
dal Presidente della Regione Marche, in qualita’ di Commissario delegato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002;
– ai sensi dell’art. 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Nella fattispecie, l’erogazione avviene su istanza del soggetto attuatore in un’unica soluzione, a saldo delle spese sostenute, ovvero in due fasi: acconto del 40% del finanziamento e saldo fino al 60% del finanziamento a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.
2. I soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilita’, dovranno assicurare, nell’ambito delle specifiche attivita’, la predisposizione e l’invio, attraverso posta elettronica certificata (da inviare all’indirizzo pec:
commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita comunicazione (format in allegato «B-1» per l’acconto del 40% e in allegato «B-2» per il saldo del 60%) alla struttura di supporto al Commissario straordinario che:
a) attesti il possesso di idonea documentazione, amministrativa e fiscale, relativa a tutti gli atti adottati per la conclusione dei procedimenti;
b) attesti la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto degli interventi affidati, affinche’ sia dato luogo ai relativi pagamenti, ivi compreso il nesso di causalita’ tra l’evento calamitoso e l’intervento eseguito per fronteggiare l’emergenza, confermando, altresi’, che essi non sono stati ricompresi nei piani approvati o in corso di approvazione a cura del Dipartimento della protezione civile;
c) fornisca un riepilogo, con cadenza mensile, (format in allegato «C» alla presente ordinanza) che dia evidenza dell’importo complessivo degli interventi affidati e per i quali si chiede l’erogazione del finanziamento. Inoltre, tale riepilogo dovra’ riportare l’importo dell’affidamento per gli interventi completati e, per quelli in corso, l’importo dei pagamenti previsti, anche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, per i quali si procedera’ all’erogazione del finanziamento delle singole fasi e a saldo, previa emissione di regolare fattura e redazione di verbale di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
d) attesti che le spese sostenute per gli interventi oggetto dei finanziamenti non hanno coperture di polizze assicurative risarcitorie o non risultano essere finanziate con altri finanziamenti pubblici, fatta salva l’anticipazione da parte del soggetto attuatore con fondi propri;
e) contenga il codice identificativo gara oltre che, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario.
3. La comunicazione di cui al comma 2 dovra’ essere corredata da: a) verbale che attesti il requisito della «somma urgenza» in relazione agli interventi effettuati e riconducibili all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) apposita dichiarazione sostitutiva (format in allegato «D» alla presente ordinanza), laddove non sia stato possibile produrre il verbale di cui alla lettera precedente, che attesti il requisito della «somma urgenza».
4. La struttura di supporto al Commissario straordinario, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 e la relativa documentazione probatoria da parte dei soggetti attuatori, verificata la completezza della documentazione trasmessa, procedera’ al trasferimento delle risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi, in coerenza con quanto indicato nella presente ordinanza.
5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovra’ trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all’adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 3
Modalita’ di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti
1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato dall’articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell’intervento di somma urgenza.
2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovra’ darne, entro quindici giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati.
3. Non e’ autorizzato l’utilizzo di economie derivanti da ribassi d’asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi (art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni) o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all’art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalita’ rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando i settori tecnici delle regioni competenti per territorio, puo’ provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, specificazioni dell’oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario.
4. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalita’ dei contributi o con la tipologia degli interventi finanziati, i pagamenti verranno sospesi in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.
Art. 4
Attivita’ di controllo e verifica
1. Gli interventi finanziati con le modalita’ previste dalla presente ordinanza non escludono:
a) la responsabilita’ del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore;
b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.
2. Gli interventi di cui all’allegato «A» alla presente ordinanza potranno essere oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione, da svolgersi se necessario in loco e anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario, ovvero di organi/autorita’ tecniche all’uopo delegate, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la loro congruenza per finalita’ ed ubicazione con quanto segnalato in fase di evento.
3. La documentazione che potra’ essere oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione, in quanto costudita agli atti del soggetto attuatore, e’ riepilogata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’allegato «E» alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
4. Il personale incaricato del controllo di cui al comma 2 e’ individuato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento ed e’ costituito da tre componenti interni o esterni alla struttura di supporto con adeguata competenza e professionalita’.
5. L’esito del controllo sara’ riportato in una specifica relazione da inviare al Commissario straordinario entro novanta giorni dall’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento assegnato.
6. Laddove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarita’, queste verranno comunicate dal Commissario straordinario al soggetto attuatore, al fine di procedere con ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva rettifica e/o rimozione delle stesse da parte del soggetto attuatore, il quale ne dara’ comunicazione al Commissario straordinario per i relativi adempimenti.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Art. 6
Efficacia
1. La presente ordinanza e’ inviata alla Corte dei conti ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente ordinanza e’ pubblicata sul sito del Commissario straordinario, sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e’ comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile, alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, alla Presidenza della Regione Marche.
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