PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza n. 951 dell’ 11 dicembre 2022

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022

Art. 1

Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività di analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell’area interessata

1. In ragione dell’entità e dello straordinario impatto degli eventi meteorologici e delle peculiarità del territorio colpito dai predetti eventi, il direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania è nominato soggetto attuatore del Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 948 del 2022, per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell’area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui all’art. 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo, il soggetto attuatore, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto all’art. 3.

3. Per l’individuazione degli interventi di cui al comma 1, il soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi del supporto dei centri di competenza di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 1/2018 nonchè di altri enti, centri, istituti di ricerca e università, muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale. Tali attività di supporto sono assicurate a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale di cui all’art. 11 dell’ordinanza n. 948 del 2022 e la quantificazione dei relativi oneri è comunicata al Commissario delegato ai fini del recepimento nell’ambito della pianificazione prevista dall’art. 1 dell’OCDPC n. 948/2022.

4. Nell’espletamento delle attività previste dal presente articolo il soggetto attuatore, provvede, coordinandosi con il Commissario delegato, con le modalità e le deroghe di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.

5. Sono fatti salvi gli interventi urgenti di cui all’art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 948/2022.

Art. 2

Integrazioni all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022 in relazione alla modulistica allegata

1. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla predetta OCDPC n. 948/2022 per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell’evento in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell’evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Nell’ambito delle risorse stanziate per l’emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all’istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all’applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per i primi sessanta giorni a far data dal 26 novembre 2022, in relazione all’effettivo impiego, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 948/2022 sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l’individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

5. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.

Art. 4

Integrazioni all’OCDPC n. 948/2022

1. Il secondo periodo dell’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 948/2022 è sostituito con il seguente: «Il Commissario delegato, avvalendosi del supporto della Regione Campania per le attività istruttorie, provvede alle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’art. 1.».

Art. 5

Potenziamento della capacità operativa della struttura del Commissario delegato

1. Al personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione dell’Isola di Ischia Commissario delegato ai sensi della OCDP n. 948/2022, e della struttura per la ricostruzione sisma centro Italia ove impiegato per l’emergenza in rassegna, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.

2. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario e a forme di incentivazione per il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1, nell’ambito delle convenzioni in essere con le società di cui all’art. 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 e all’art. 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ne assicura la copertura a carico delle risorse rese disponibili per fronteggiare il presente contesto emergenziale.

3. Al personale di cui al comma 1 sono altresì riconosciute le spese per le missioni effettuate a Napoli o all’Isola di Ischia nella misura di quanto previsto per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Commissario delegato, in considerazione della peculiarità del contesto emergenziale, è altresì autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalità tecniche e amministrative necessarie per l’espletamento delle funzioni connesse all’emergenza, entro il limite massimo di dieci unità, di cui due anche di livello dirigenziale, individuandole nell’ambito del personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione. Gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza. Relativamente alle figure dirigenziali e titolari di posizione organizzativa individuate ai sensi del presente articolo, l’indennità mensile di cui all’art. 3, comma 2, è riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri ordinamenti, ovvero pari al 25% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

5. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 4 il Commissario provvede mediante la sottoscrizione con gli enti e le strutture di appartenenza di accordi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, nei quali sono disciplinate anche le modalità di erogazione dei compensi previsti oltre che il rimborso delle spese per missioni effettuate a Napoli o all’Isola di Ischia nella misura di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6

Misure per il rafforzamento della capacità operativa del Comune di Casamicciola Terme

1. Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell’emergenza in rassegna, il Commissario delegato può autorizzare il ricorso da parte del Comune di Casamicciola Terme a incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle attività emergenziali, nel limite massimo complessivo di cinque unità per la durata dello stato di emergenza ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00.

2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a riconoscere fino al termine dello stato di emergenza, previa rendicontazione, un rimborso in favore del Comune di Casamicciola Terme delle spese di missione, per la sola quota parte eccedente gli ordinari stanziamenti di bilancio comunale a tal fine previsti, effettuate a Napoli o all’Isola d’Ischia dal personale direttamente impiegato per la gestione emergenziale in rassegna.

3. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse disponibili per l’emergenza in rassegna.

Art. 7

Monitoraggio e controllo

4. Al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici il Commissario delegato effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dalla OCDPC n. 948/2022 in relazione al contributo per l’autonoma sistemazione e all’assistenza alberghiera, sulla base di apposito protocollo d’intesa sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e la Guardia di finanza.

Art. 8

Facoltà di nomina di un Vice-commissario

1. Il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attività di gestione dell’emergenza, può, per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un Vice-Commissario, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato può conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l’emergenza.