PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 954 del 24 dicembre 2022
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022
Art. 1
Misure per il rafforzamento della capacità operativa del Comune di Casamicciola Terme
1. Per le finalità di cui all’art. 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 ed in particolare per la gestione del presidio territoriale del Comune di Casamicciola Terme, il Commissario delegato può autorizzare il Comune medesimo al conferimento di incarichi individuali di lavoro a personale tecnico, nel limite massimo di quattro unità con le modalità previste dall’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022.
2. Per l’organizzazione e realizzazione del presidio territoriale di cui al comma 1, si provvede sulla base degli indirizzi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 e degli strumenti e metodologie previsti nell’ambito del Programma PON Governance 2014-2020 «Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», recepito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 159 del 25 marzo 2022.
3. Agli oneri conseguenti all’attuazione del comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 160.000 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
Art. 2
Misure in materia di pianificazione comunale di protezione civile
1. Per assicurare il supporto specialistico necessario alla redazione del Piano comunale di protezione civile del Comune di Casamicciola Terme e del coordinamento per l’aggiornamento delle pianificazioni comunali di protezione civile dei Comuni dell’Isola di Ischia a seguito dell’evento calamitoso, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del supporto fino a un massimo di tre unità in servizio presso Comuni o Unioni di comuni, munito della necessaria specifica professionalità e previo assenso dei Comuni o le Unioni di comuni interessati.
2. Alle amministrazioni dove il personale di cui al comma 1 presta servizio è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti nei limiti previsti dall’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022, nonché delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo i rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
Art. 3
Integrazioni all’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022.
1. Al fine di assicurare la capacità operativa della struttura del Commissario delegato, al comma 3 dell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, dopo le parole «dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonché il trattamento economico fondamentale a valere sulle risorse disponibili per l’emergenza in rassegna».
2. Per le medesime finalità, al comma 4 dell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, dopo la parola «individuandole» sono aggiunte le seguenti: «anche avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» e dopo le parole «gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti «e del trattamento economico fondamentale».
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