PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 958 del 4 gennaio 2023
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina
Art. 1
Disposizioni per garantire l’operatività del Servizio nazionale della protezione civile
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2022, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all’art. 16, comma 13, e di cui all’art. 27, commi 12, 13 e 14, dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2023, fermo restando il rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori e ordinamenti, in deroga alle corrispondenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 al proprio personale, dirigenziale e non dirigenziale, nonché a quello delle Agenzie regionali, direttamente impiegato nelle attività di protezione civile relative alla predetta gestione emergenziale, fermo restando il rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
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