PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 963 del 9 febbraio 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022
Art. 1
Misure di supporto alle attività del commissario delegato
1. Il Commissario delegato, tenuto conto della relazione presentata dal soggetto attuatore dì cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, può avvalersi dei centri di competenza di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e delle Università coinvolte ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 951/2022, in raccordo con l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, per la definizione dei criteri di indirizzo finalizzati alla realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza, per la tutela della pubblica e privata incolumità nonchè di riduzione del rischio residuo, di cui all’art. 25, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nel territorio interessato dagli eventi in rassegna. I fabbisogni economici correlati alla realizzazione degli interventi di che trattasi sono comunicati al Dipartimento della protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022.
2. Il Commissario delegato può avvalersi dei citati centri di competenza e università coinvolte anche per la definizione di strumenti e procedure, nonchè per la realizzazione di attività tecniche volte alla valutazione dell’impatto e al rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati dall’evento calamitoso, siti in parti del territorio comunale di Casamicciola Terme, individuate dal Commissario delegato sulla base della relazione del soggetto attuatore di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il Commissario delegato può richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile, il supporto di tecnici esperti delle regioni e province autonome. Per la realizzazione delle predette attività, il Commissario delegato può richiedere altresì, direttamente, il supporto di tecnici del comune interessato.
4. Agli oneri derivanti dalle attività di supporto di cui al comma 1, compresi quelli necessari a garantire il raccordo con l’Autorità di bacino distrettuale, si provvede nell’ambito delle risorse disponibili per l’emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 400.000,00. Agli oneri derivanti dall’impiego di personale dei citati centri di competenza e università e dei tecnici regionali, per le attività dì cui al comma 2, nel limite massimo di euro 75.000, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale in rassegna.
Art. 2
Misure per il rafforzamento della capacità operativa del Comune di Casamicciola Terme
1. Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell’emergenza in rassegna e per consentire l’espletamento delle attività di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 954 del 24 dicembre 2022 il Comune di Casamicciola Terme, può, ove ritenuto necessario, procedere anche in deroga all’art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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