PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 968 del 20 febbraio 2023

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria

Art. 1

1. La Regione Liguria è individuata, per il territorio di competenza, quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni di Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi meteorologici, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile; al completamento dell’erogazione dei contributi ex lettera c) dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 stanziati con la delibera del Consiglio dei ministri in data 20 maggio 2021; al completamento degli interventi ex lettera d) del medesimo comma 2, finanziati con le risorse attribuite alla Regione Liguria con il riparto dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839/2022. Il soggetto responsabile predispone, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un’integrazione del Piano degli interventi, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente gli ulteriori interventi oggetto di istruttoria.

Le eventuali somme residue non pianificate col piano integrativo di cui al periodo precedente entro il termine ivi previsto di quarantacinque giorni, nonchè quelle relative a eventuali interventi non approvati dal Dipartimento della protezione civile, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonchè per la rimodulazione dei termini analiticamente individuati specificatamente negli articoli 3, 4 e 5 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710/2020.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 provvede a inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle strutture organizzative della regione, nonchè della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6250 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, che viene allo stesso soggetto responsabile intestata fino al 22 ottobre 2024.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710/2020.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile la rimodulazione dei Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Liguria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.

Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonchè le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. I soggetti responsabili di cui al comma 2 sono tenuti a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.