PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 970 del 28 febbraio 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonchè per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana
Art. 1
Ricognizione dei fabbisogni
1. I commissari delegati per l’emergenza in rassegna nominati con provvedimenti identificano, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell’emergenza, nonchè gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere d), del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
2. Per gli interventi individuati nella ricognizione di cui al comma 1, i commissari delegati identificano, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata, oltre all’indicazione delle singole stime di costo.
3. Alle eventuali rimodulazioni e approvazioni del piano degli interventi, a seguito delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili per la realizzazione degli interventi oggetto di ricognizione di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con le modalità di cui all’art. 1 delle OCDPC.