PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 984 del 16 aprile 2023
Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo
Art. 1
Nomina del Commissario delegato, soggetti attuatori e struttura di supporto
1. Al fine di potenziare la capacità operativa per la gestione dell’accoglienza delle persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attribuita al Ministero dell’interno di disposizioni sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del medesimo Ministero è nominato Commissario delegato.
2. Il Commissario delegato, per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonchè, in qualità di soggetti attuatori, dei prefetti titolari delle Prefetture – uffici territoriali del Governo capoluogo di regione limitatamente alle regioni specificate al comma 1 e dei prefetti titolari delle Prefetture – uffici territoriali del Governo di Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone.
3. Per l’efficace esercizio delle funzioni commissariali fino al termine dello stato di emergenza, il Commissario delegato si avvale, inoltre, di una struttura di supporto da costituire con proprio provvedimento, composta da un massimo di quindici unità di personale già in servizio presso il Ministero dell’interno, di cui fino a dieci unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all’area I del Contratto collettivo nazionale di lavoro «Ministeri funzioni centrali» e fino a cinque unità di personale di livello non dirigenziale, individuato con provvedimento del Commissario delegato, nonchè da un contingente massimo di sette unità di personale assunte, anche avvalendosi delle deroghe espresse previste dall’art. 4, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine.
4. Le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 3 sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte. Il Commissario delegato è autorizzato a riconoscere al medesimo personale, fino al termine dello stato di emergenza, un’indennità mensile pari al 25 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Il Commissario delegato può, altresì, autorizzare il personale del Ministero dell’interno di livello non dirigenziale individuato ai sensi del comma 3 ad espletare lavoro straordinario oltre i limiti vigenti fino ad un massimo di venti ore mensili pro-capite.
5. Fino al termine dello stato di emergenza, il Commissario delegato, per le medesime finalità, è altresì autorizzato ad avvalersi, ai fini del supporto tecnico-giuridico e amministrativo-contabile di tre esperti, ivi compresi un magistrato amministrativo, un magistrato contabile e un procuratore o avvocato dello Stato, il cui compenso è determinato dal Commissario delegato con proprio provvedimento, sentito il Dipartimento della protezione civile, entro il limite massimo individuale complessivo di 5000 euro lordi, tenuto conto della professionalità richiesta e della specificità dell’incarico conferito.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3, 4 e 5, entro il limite massimo di euro 274.177, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 6.
Art. 2
Attività del Commissario
1. Il Commissario delegato, provvede, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 2, limitatamente ai territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:
a) a coordinare le attività volte all’ampliamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento ai punti di crisi di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito hotspot), ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e al Sistema di accoglienza e integrazione di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, anche in deroga allo schema di capitolato d’appalto approvato con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’art. 12 del citato decreto legislativo n. 142/2015;
b) nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nelle strutture di cui alla lettera a), a coordinare, coinvolgendo i territori interessati, l’attività per l’accoglienza delle persone migranti in strutture provvisorie, nelle quali sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l’alloggio, il vestiario, l’assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, anche in deroga alle disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all’art. 12 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015;
c) all’individuazione delle migliori soluzioni per assicurare la realizzazione di un servizio continuativo di trasporto marittimo e aereo, da parte di vettori all’uopo individuati, dagli hotspot ai territori ove saranno individuati i centri e strutture di accoglienza e all’adozione dei conseguenti atti amministrativi e gestori.
2. All’espletamento delle attività di cui al comma 1 si provvede anche avvalendosi delle deroghe espresse di cui all’art. 4.
3. Nelle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano il Commissario delegato e i soggetti attuatori agiscono d’intesa con i rispettivi presidenti.
Art. 3
Concorso dei Corpi ed amministrazioni statali, di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate
1. Il Commissario delegato, nei limiti delle risorse disponibili per il contrasto dell’emergenza in rassegna, è autorizzato ad avvalersi:
a) delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, per il trasporto delle persone migranti ai sensi della presente ordinanza;
b) delle articolazioni periferiche e centrali delle amministrazioni dello Stato e di società a totale capitale dello Stato e società da esse controllate, per il supporto nell’espletamento delle attività di cui all’art. 2.
Art. 4
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni: articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorchè dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessario, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Art. 5
Procedure di approvazione dei progetti
1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 2, provvedono all’approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.
2. L’approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato e dei soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri connessi all’attivazione ed avvio delle prime iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri. Per l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato definisce un apposito quadro di impiego, che viene trasmesso al Ministro dell’interno e al Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Ministero dell’interno è autorizzato a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale, previo nulla osta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, comunicandolo al Dipartimento della protezione civile.
4. Il Commissario delegato monitora l’impiego delle risorse di cui al comma 1, relazionando in proposito con cadenza mensile al Ministero dell’interno e al Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontarle ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
5. Il Commissario provvede alla quantificazione, anche progressiva, delle risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle del presente articolo, necessarie per la realizzazione delle attività di accoglienza delle persone migranti e la relativa gestione fino al termine dello stato di emergenza, per l’adozione delle conseguenti determinazioni da parte del Governo.