PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 985 del 19 aprile 2023
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento
Art. 1
1. La Provincia autonoma di Trento, già individuata quale responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757 del 25 marzo 2021, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi conseguenti agli eventi meteorologici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento provvede al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonchè per la riduzione dei termini analiticamente individuati specificatamente negli articoli 3 e 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021.
3. La Provincia autonoma di Trento, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle proprie strutture organizzative, nonchè della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse disponibili sul bilancio provinciale, stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, del 4 novembre 2021 e del 19 settembre 2022.
5. La Provincia autonoma di Trento può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021.
6. Entro il termine di ventiquattro mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, qualora, a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 5, residuino delle risorse, la Provincia autonoma di Trento può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
7. All’esito del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, le eventuali risorse finanziarie residue stanziate con delibere del Consiglio dei ministri presenti sul bilancio provinciale sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
9. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento e fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte. A seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
10. Restano ferme le modalità di rendicontazione di cui all’art. 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757 del 25 marzo 2021.
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