PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 986 del 19 aprile 2023

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016

Art. 1

Ulteriori modifiche all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019

1. All’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera b-bis), i comuni continuano ad erogare il contributo per l’autonoma sistemazione e a garantire le altre forme di assistenza abitativa per trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell’inagibilità della loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dalla data del deposito della dichiarazione di rinuncia al contributo per la ricostruzione sulla piattaforma commissariale per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “B” e “C” e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “E”.».

2. Qualora i termini di cui al precedente comma siano già decorsi a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto già eventualmente riconosciuto ai beneficiari, a partire dalla medesima data di pubblicazione cessa il diritto al contributo e alle altre forme di assistenza abitativa.