PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 988 del 26 aprile 2023
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Proroga della vigenza delle contabilità speciali intestate ai soggetti responsabili di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022
Art. 1
Prosecuzione delle attività già svolte dai soggetti responsabili – Proroga della vigenza delle contabilità speciali
1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di competenza finalizzate al superamento del contesto di criticità, nonchè delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza delle contabilità speciali intestate ai soggetti responsabili ai sensi dell’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 gennaio 2024.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.