PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza n. 994 dell’ 11 maggio 2023
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Campania, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo
Art. 1
Raccordo tra commissario delegato e presidenti delle regioni e delle province autonome
1. Nelle Regioni a statuto ordinario Campania, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria il commissario delegato e i soggetti attuatori agiscono d’intesa con i rispettivi presidenti. Nella Regione autonoma Valle d’Aosta, il Commissario delegato agisce d’intesa con il presidente della regione, che è soggetto attuatore.
Art. 2
Disposizione in materia di soggetti attuatori
1. Il Commissario delegato, per l’espletamento delle attività previste dall’OCDPC n. 984/2023 e successive modifiche e integrazioni, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, oltreché dei prefetti di cui all’art. 1, comma 2 della medesima ordinanza, anche dei prefetti titolari delle prefetture – Uffici territoriali del Governo di Caltanissetta e di Ragusa, dei commissari del Governo delle Province autonome di Trento e Bolzano e del presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Art. 3
Integrazione della struttura di supporto al Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023
1. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi di un contingente di personale composto da un massimo di undici unità, aggiuntive rispetto a quelle previste all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023, di cui fino a cinque unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all’area I del contratto collettivo nazionale di lavoro «Ministeri funzioni centrali», due dirigenti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, fino a tre unità appartenenti al corpo nazionale dei Vigili del fuoco, compatibilmente con lo svolgimento delle funzioni dispiegate nell’ufficio di appartenenza, di cui almeno una di livello dirigenziale non generale, per le attività di supporto tecnico-progettuale, nonché di un segretario comunale per le attività di assistenza giuridico-amministrativa connesse alle necessarie interrelazioni tra il Comune di Lampedusa e il Commissario delegato.
2. Al personale di cui al comma 1 è autorizzato il riconoscimento delle indennità o straordinari già previsti dall’art. 1, comma 4, della citata OCDPC n. 984/2023. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, è riconosciuta una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, commisurata ai giorni di effettivo impiego, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 41.035,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie autorizzate con la delibera del Consiglio dei ministri.
Art. 4
Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori
1. Fermi restando gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, dell’OCDPC n. 984 del 16 aprile 2023, il commissario delegato provvede, altresì, a coordinare le attività volte all’ampliamento della capacità del sistema di accoglienza anche con riferimento alle strutture di cui all’art. 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
2. Per la durata dello stato d’emergenza, tenuto conto dell’eccezionale afflusso di minori tra le persone migranti, le comunità per minori autorizzate o accreditate all’accoglienza di minori con meno di 14 anni possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.
Art. 5
Integrazione deroghe
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 dell’OCDPC n. 984/2023 nonché di cui all’art. 4 del presente provvedimento, le disposizioni di cui all’art. 140, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente all’immediata acquisizione in circostanze di somma urgenza di servizi o forniture nei limiti massimi di importo ivi previsti, trovano anticipata applicazione a far data dall’adozione della presente ordinanza, rispetto al termine di cui all’art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. La deroga all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevista dall’art. 4 della citata OCDPC n. 984/2023, si applica anche allo scopo di consentire varianti oltre i limiti di spesa ivi previsti.
Art. 6
Cooperazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno
1. Il Commissario delegato, nonché i soggetti attuatori prefetti della prefetture – Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione della Regione Siciliana e della Regione Calabria ed i prefetti delle Province di Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone, in veste di soggetti attuatori competenti per il territorio delle cennate regioni, possono avvalersi della cooperazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno per l’impiego di beni, di materiali e attrezzature dei centri di pronto intervento e supporto logistico – CAPI, da reintegrare, con le procedure di cui al comma 3, nel limite massimo di euro 3.000.000,00 che il Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione è autorizzato a trasferire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, commi 3, dell’ordinanza n. 984/2023, sulla contabilità intestata al Commissario delegato, anche avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 4, comma 1, della citata ordinanza.
2. La cooperazione di cui al comma 1 può esplicarsi nei seguenti ambiti di attività:
a) supporto logistico nell’allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza;
b) supporto tecnico-operativo nella predisposizione di aree idonee per l’allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza;
c) fornitura di beni di prima necessità e di materiali per l’assistenza alla popolazione.
3. Allo scopo di ripristinare prontamente la capacità operativa dei citati centri di pronto intervento e supporto logistico – CAPI, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno procede immediatamente all’attivazione delle procedure necessarie per il pronto reintegro dei beni, materiali e attrezzature impiegati ai sensi del comma 1, operando in qualità di soggetto attuatore del commissario delegato e avvalendosi delle relative risorse nonché delle deroghe autorizzate con ordinanze nell’ambito del presente contesto emergenziale, tenendo informato il Dipartimento della protezione civile.