AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 4 del 14 gennaio 2026

Prestazione di servizi svolta da una fonderia – Aliquota IVA applicabile – Tabella A, Parte II-bis, 1-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (in seguito, ”ALFA”, ”Società” o ”Istante”) rappresenta di essere una fonderia artistica che realizza opere su commissione nel settore dell’arte contemporanea.

Secondo l’Istante, l’attività che svolge può essere schematizzata e riassunta nelle seguenti fasi:

1. Commissione del lavoro: il cliente è un operatore del mercato dell’arte contemporanea che, a seconda dei casi, può essere:

a. l’artista (autore dell’opera)

b. un gallerista/mercante che commissiona opere di un artista terzo.

2. Input fornito dal cliente: il cliente (direttamente nel caso sia l’artista oppure indirettamente nel caso sia il gallerista/mercante) fornisce il modello 3D, modello fisico e/o schema di produzione (progetto).

3. Produzione: la fonderia realizza l’opera con materiali propri e manodopera propria, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio. Le opere possono essere realizzate in materiali vari, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alluminio e bronzo.

4. Supervisione: l’artista rilascia approvazioni in corso d’opera (campioni, prove colore/finitura), inclusa approvazione estetica finale su prove fotografiche o in loco.

5. Edizione: tiratura numerata di massimo 8 esemplari, ciascuno identificato (es. 1 di 8, 2 di 8…), sotto controllo dell’artista (firma, certificato di edizione, attestazione di supervisione, certificato belle arti).

La Società chiede se alle cessioni delle opere d’arte prodotte sia applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento oppure debba essere applicata l’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che le cessioni delle opere d’arte che produce siano soggette all’aliquota IVA del 5 per cento anziché a quella ordinaria del 22 per cento, sia nel caso in cui il cliente è direttamente l’artista, sia nel caso in cui il cliente sia una galleria d’arte o un mercante di opere d’arte.

Ciò in forza dell’articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 (cosiddetto ”d.l. Omnibus”) che ha ridotto al 5 per cento l’aliquota IVA per la maggior parte delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, abrogando il numero 127septiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”) e l’articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, (in breve, ”dl n. 41 del 1995”) che prevedevano l’applicazione dell’aliquota IVA al 10 per cento. Inoltre, per le cessioni ”interne”, ne ha ampliato l’ambito soggettivo, eliminando la condizione precedente secondo cui l’aliquota ridotta era applicabile esclusivamente ai beni ceduti dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 9 del d.l. Omnibus, recante ”Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ha modificato il Decreto IVA:

1. inserendo nella Tabella A, Parte IIbis, contenente l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 5 per cento, il seguente numero: «1novies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 36 del citato decreto-legge n. 41 del 1995» e

2. abrogando, di conseguenza, il numero 127septiesdecies) della Tabella A, Parte III, che prevedeva l’aliquota IVA del 10 per cento per le cessioni di «oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari».

La recente modifica introduce quindi l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento per tutte le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al d.l. n. 41 del 1995 (in seguito, ”Tabella”) a condizione che non si applichi il regime speciale del margine di cui all’articolo 36 del citato d.l. n. 41 del 1995.

La citata Tabella riprende esattamente quanto previsto dall’Allegato IX della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE (in breve, ”Direttiva IVA”) che indica nella lettera a) tra gli ”Oggetti d’arte” le «… opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari».

Tali disposizioni non si ritengono applicabili alla fattispecie oggetto del presente interpello che riguarda una prestazione di servizi e non una cessione di beni (rectius, oggetti d’arte).

Da quanto riferito dal Contribuente, infatti, il suo committente è un gallerista/mercante e/o un artista che gli fornisce ”il modello 3D, modello fisico e/o schema di produzione (progetto)”, sulla base del quale poi realizza materialmente l’opera d’arte sotto la supervisione dello stesso artista, inclusa l’approvazione estetica finale su prove fotografiche o in loco.

La Società, dunque, esegue a favore del suo committente una prestazione di servizi e non una cessione di oggetti d’arte, la quale verrà invece effettuata dal suo committente. In quanto prestazione di servizi, diversa dalla produzione di un’opera d’arte, l’operazione realizzata dall’Istante è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Le eventuali successive cessioni effettuate dal committente di «fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto» potranno beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento ove riconducibili alla voce doganale della Nomenclatura combinata di cui al codice NC 9703 00 00.