AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 agosto 2021, n. 527
Prestazioni di consulenza funzionali alla attività di gestione di un FIA propria di una SGR – Esenzione IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Kappa Srl (in breve, “Società” o “Istante”) riferisce di essere stata costituita per la realizzazione del progetto intersettoriale, strumentale alle attività della Fondazione Kappa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
L’Istante in particolare evidenzia che:
– mira a generare crescita sociale ed economica in Italia facendo leva sul talento e l’innovazione, favorendo la creazione di impresa. Nell’ambito del proprio scopo sociale, svolge attività di ideazione e sviluppo di programmi di Open Innovation nonché attività per lo sviluppo di nuove professioni digitali;
– svolge, altresì, consulenza specialistica nei confronti di Gamma Venture SGR Spa (in breve, “SGR”), che gestisce il fondo venture capital denominato Gamma Ventures I (di seguito, “Fondo”). Si tratta di un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) mobiliare chiuso riservato che si qualifica come organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE dell’8 giugno 2011. Il Fondo investe prevalentemente in società il cui vantaggio competitivo è basato su tecnologie superiori o su innovazioni che favoriscano processi di trasformazione digitale.
Nei primi mesi del 2018, l’Istante ha stipulato con la SGR un contratto di Advisory (in breve, anche “Contratto”), in forza del quale fornisce servizi di consulenza attinenti l’analisi del potenziale tecnologico d’innovazione di possibili società target nel cui capitale la SGR potrebbe avere interesse ad investire, per conto del Fondo.
Per l’anzidetta attività di consulenza specialistica, la Società afferma di utilizzare 4 risorse, con spiccate competenze, nell’ambito dell’ICT, dell’innovazione tecnologica nonché della trasformazione digitale e prive, invece, di esperienza in materia di strategie di investimento o di valutazione finanziaria del rendimento di operazioni di investimento o disinvestimento.
Dall’articolo 2 del Contratto risulta che i servizi che l’Istante rende sono articolati nelle seguenti attività:
1. “Origination” e “First Screening”, che consistono nell’individuazione di società target potenzialmente appetibili in termini di capacità di sviluppo tecnologico per le strategie di investimento oggetto di valutazione a cura del Fondo. In particolare, nella fase di Origination è fornita una rappresentazione sintetica degli asset delle società target, per i quali si potrà procedere alla successiva fase del First Screening;
2. “Assessment “, durante la quale la Società effettua una valutazione maggiormente dettagliata della società target e fornisce un parere sulle potenzialità dell’investimento sotto il profilo dell’opportunità di mercato e di strategia aziendale in ambito di capacità di sviluppo tecnologico. Il parere non è vincolante per le strategie di investimento della SGR, la quale valuta in autonomia per quali società target si renda necessaria una due diligence;
3. “Due Diligence mercato/tecnologia”, che la SGR può, ove lo ritenga opportuno, affidare all’Istante in relazione ad una o più opportunità di investimento individuate nelle precedenti fasi;
4. “Consulenza ad hoc”, che consiste nel fornire raccomandazioni sui piani di sviluppo di società partecipate dal Fondo o da altri fondi gestiti dalla SGR;
5. “Monitoraggio” delle società partecipate dal Fondo con particolare riferimento all’andamento delle strategie di business development e revisione annuale delle componenti tecnologiche dei modelli di business.
Per quanto riguarda i compensi, l’articolo 3 stabilisce che alcuni sono fissi e su base annuale, mentre altri sono variabili in base a diversi parametri. Ad esempio:
– le attività di Origination, First Screening, Assessment e Monitoraggio sono remunerate mediante un corrispettivo fisso annuo determinato in funzione dell’importo complessivo del Fondo e di una percentuale variabile in relazione alla dimensione del Fondo stesso;
– mentre i corrispettivi delle eventuali attività di Due Diligence e di Consulenza ad hoc sono valutati e concordati con riferimento ai singoli casi.
Dal Contratto risulta inoltre che la Fondazione Kappa, anche in considerazione dell’allineamento di interessi nel lungo termine tra la medesima e le parti del citato Contratto, sottoscriverà una percentuale delle quote del Fondo per circa il 6,5.
Dall’esempio di start up assessment allegato all’istanza emerge che le consulenze rappresentano diversi aspetti concernenti le società target esaminate, dalle informazioni societarie, al posizionamento sul mercato e alle relative opportunità, alla descrizione delle strategie aziendali, ai profili tecnologici fino a taluni dati finanziari (ricavi, costo del venduto e utile operativo).
L’Istante riferisce altresì che, nello svolgimento dell’attività di consulenza così descritta, non effettua valutazioni di tipo economico-finanziario delle società target e non assiste, né supporta la SGR nel processo di investimento e disinvestimento.
Ciò premesso, la Società chiede se le attività di consulenza di cui trattasi siano soggette ad IVA o siano esenti dal tributo ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che le attività rese nei confronti della SGR a beneficio del Fondo, in esecuzione del Contratto, costituiscano prestazioni di servizi di consulenza tecnica che per il loro contenuto non rientrano nel regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di gestione dei fondi comuni di investimento di cui all’articolo 10, primo comma, n.1), del Decreto IVA.
Non ritiene, pertanto, applicabili alla fattispecie in esame i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 628 del 2020 in quanto l’Istante non effettua a favore della SGR alcun tipo di valutazione della redditività finanziaria e delle strategie di investimento o disinvestimento rispetto a una potenziale società target.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il presente parere è reso nel presupposto – assunto acriticamente – che il Fondo sia un FIA che benefici del regime di esenzione da IVA, nel senso e alle condizioni chiarite dalla risposta n. 628 del 2020, che qui si richiama.
Dalle informazioni rese dalla Società e dal contratto di Advisory allegato all’istanza è possibile desumere che quest’ultimo ha per oggetto prestazioni di servizi non dissimili da quelle esaminate nella risposta n. 628 del 2020. Che questa risposta riguardi infatti servizi di natura economico – finanziaria o che implichino simili valutazioni è una conclusione a cui è pervenuto l’Istante, in via autonoma, non riscontrabile nella predetta risposta.
Ad ogni modo, è prassi di questa Agenzia riconoscere l’esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1), del Decreto IVA al servizio di ricerca in materia di investimenti reso a un gestore collettivo quando detto servizio è inquadrabile nell’ambito della “gestione di fondi comuni di investimento”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE (cfr. tra l’altro risoluzione 8 agosto 2018, n. 61/E nonché risposta n. 628 del 2020).
L’esenzione in esame assume valenza oggettiva, rendendosi applicabile a tutte le operazioni che “attengono specificamente all’attività degli organismi di investimento collettivo”, a nulla rilevando la qualifica soggettiva del prestatore dei servizi che può, pertanto, essere un soggetto terzo rispetto alla società di gestione (SGR).
In particolare, secondo la CGE, il regime di esenzione può trovare applicazione a condizione che i servizi prestati dal terzo formino “un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali” del servizio di gestione di un fondo comune di investimento (cfr. sentenza del 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National; sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11, Deutsche Bank; sentenza del 13 marzo 2014, causa C-464/12, ATP PensioneService A/S).
In tale ottica, per la medesima Corte, rientrano nella nozione di gestione di fondi comuni d’investimento “oltre alle funzioni di gestione di portafogli” anche “i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno”, in outsourcing – riconducibili alle funzioni indicate nell’elenco (non esaustivo) di cui all’Allegato II della direttiva 85/611/CEE in materia di OICVM – che devono formare “un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo” (cfr. richiamate sentenze cause C- 169/04 e C-464/12).
La Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che “l’attività specifica di un fondo comune d’investimento consiste nell’investimento collettivo dei capitali raccolti.
Pertanto, dal momento che gli attivi di un fondo siffatto consistono in beni immobili, la sua attività specifica comprende, da un lato, attività relative alla scelta, all’acquisto e alla vendita dei beni immobili e, dall’altro, ai compiti amministrativi e di contabilità (…)” (cfr. sentenza 9 dicembre 2015, causa C-595/13, Staatssecretaris van Financiën).
Più recentemente, la Corte ha altresì evidenziato che “i servizi di analisi di mercato, di monitoraggio delle prestazioni, di valutazione dei rischi, di controllo del rispetto della normativa e di esecuzione delle operazioni corrispondono a fasi successive, tutte parimenti necessarie alla realizzazione in condizioni adeguate delle operazioni di investimento”. La prestazione di gestione di portafoglio è composta, infatti, “da una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore e da una prestazione di acquisto e di vendita di titoli, entrambe parimenti indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva” (cfr. sentenza 2 luglio 2020, causa C-231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd).
Si veda, in proposito, anche la risposta ad interpello n. 65 del 2019, con la quale è stata affermata la riconducibilità nella nozione di “gestione del portafoglio di investimenti immobiliari” dei servizi forniti da un terzo – consistenti nell’assistenza in opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili – funzionali al processo di investimento da parte del gestore di un fondo comune di investimento, concretizzando le funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo stesso.
Nel caso di specie, le prestazioni descritte nel contratto di Advisory non sembrano presentare significative distinzioni funzionali rispetto a quelle oggetto dei chiarimenti sopra richiamati e non sono meno importanti o meno utili alla SGR delle informazioni e/o valutazioni economico-finanziarie, che l’Istante afferma di non effettuare.
Tutte queste informazioni e valutazioni sono, infatti, alla base delle decisioni di investimento e disinvestimento del management della SGR al punto da costituire quell'”insieme distinto, valutato globalmente, che ….(n.d.r. ha) l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali” del servizio di gestione di un fondo comune di investimento, cui la Corte di Giustizia si riferisce ai fini del riconoscimento dell’esenzione in commento.
In un settore quale quello del venture capital, ne costituiscono il presupposto necessario. Se infatti alla base di una scelta economico- finanziaria non ci fossero anche le informazioni e le valutazioni “tecniche” sulla società target, il contratto di Advisory non avrebbe ragione di esistere.
Si ritiene pertanto che le prestazioni di consulenza rese dall’Istante siano “intrinsecamente connesse” e complessivamente funzionali alla attività di gestione del Fondo propria della SGR.
Ne consegue che i servizi resi dalla Società rientrano nel regime di esenzione da IVA in commento, nel presupposto – la cui verifica esula dalle competenze esercitabili in questa sede – che il Fondo in questione sia equiparabile agli OICVM, secondo i principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza unionale e richiamati nella risposta n. 628 del 2020.
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