AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 febbraio 2020, n. 62
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali e artistiche – articolo 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) rappresenta di operare nel settore dell’arte e che organizzerà in Italia un premio artistico al quale parteciperanno diversi artisti da tutto il mondo, sia privati che soggetti passivi IVA.
Per partecipare al premio artistico i diversi artisti dovranno iscriversi a un portale on-line e versare una quota di partecipazione in misura fissa che garantirà all’artista l’iscrizione alla competizione e la visibilità della propria opera d’arte sul portale.
Successivamente, tutte le opere d’arte pervenute saranno valutate da una giuria internazionale che ammetterà solo un centinaio di esse a una mostra espositiva che si terrà in Italia.
Durante questa mostra le opere d’arte saranno esposte al pubblico, con accesso gratuito, e valutate da un’ulteriore giuria, che agli artisti migliori assegnerà un premio in denaro. Riguardo alla mostra, la Società dichiara che:
– l’immobile in cui avverrà l’esposizione è locato con regolare contratto registrato da BETA che collabora con l’Istante per la realizzazione della mostra in oggetto. A seguito di richiesta di documentazione integrativa, il Contribuente: i) ha allegato la copia del contratto di locazione da cui risulta che BETA utilizzerà tale immobile “per esigenze transitorie connesse alla organizzazione di un evento”; ii) ha chiarito che BETA collabora con l’Istante “nella conduzione del premio artistico.
BETA gestisce la parte culturale e artistica dell’evento gestendo in particolare l’inaugurazione e la mostra, scegliendo il luogo di svolgimento della mostra e locando il relativo immobile, formando la giuria, gestendo le votazioni, i finalisti e i giurati”. Per queste attività BETA emette regolare fattura nei confronti dell’Istante;
– la mostra ha accesso libero senza pagamento di alcun biglietto d’ingresso;
– non sono forniti servizi accessori agli artisti durante la mostra, il trasporto delle opere è a carico e a cura degli artisti. L’unico servizio accessorio alla partecipazione alla manifestazione è la visibilità della propria opera sul portale;
– l’allestimento della mostra è appaltato a terzi;
– a seguito di richiesta di documentazione integrativa, la Società ha chiarito anche che “nel momento in cui gli artisti si iscrivono al premio si iscrivono anche ad un portale telematico messo a disposizione dalla scrivente che rende visibile l’opera artistica in internet e quindi ad un pubblico più vasto rispetto a quello che partecipa alla manifestazione stessa. L’iscrizione al portale è gratuita e compresa nell’iscrizione al premio artistico, pertanto il corrispettivo pagato dagli artisti è unitario”.
Tutto ciò premesso, il Contribuente chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale ai fini IVA delle quote di partecipazione alla manifestazione, tenuto conto che al momento del pagamento delle stesse non si potrà conoscere l’effettiva partecipazione o meno del soggetto alla mostra espositiva, in quanto la stessa sarà valutata da una giuria. Si chiede, inoltre, se si renda necessario suddividere la quota di partecipazione in due parti, considerato che al suo interno contiene un servizio di commercio elettronico (indiretto).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che la quota di partecipazione in misura fissa, versata dagli artisti per accedere alla competizione, sia un servizio unico e, pertanto, non risulti necessario distinguere il servizio accessorio di iscrizione al portale. Inoltre, l’Istante fa presente che: i) a tale quota sia applicabile il regime di cui all’articolo 7-ter del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633 e non il regime derogatorio di cui all’articolo 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972; ii) per la quota riferibile al servizio di iscrizione al portale, in quanto servizio accessorio al principale, non debba applicarsi la disciplina del “commercio elettronico indiretto”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il Contribuente ha dichiarato che la quota di partecipazione in misura fissa versata dagli artisti per accedere alla competizione è un servizio unico e, pertanto, non risulta necessario distinguere il servizio accessorio di iscrizione al portale.
Il corrispettivo unitario è, perciò, pagato dall’artista per partecipare al concorso per l’assegnazione del premio, essendo il servizio di iscrizione al portale di natura accessoria.
Si ritiene quindi che la prestazione principale (i.e. partecipazione al concorso artistico) rientri tra le fattispecie di cui all’articolo 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè tra le prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali e artistiche (nel caso di specie, in primo luogo, diritto di partecipare alla manifestazione artistica mediante la selezione da parte della giuria artistica e, in secondo luogo, eventuale diritto alla partecipazione alla mostra espositiva), ai fini IVA territorialmente rilevanti in Italia se ivi effettuate, sia se rese a committenti soggetti passivi [articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b)] sia se rese a committenti non soggetti passivi [articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a)] (cfr. circolare n. 37 del 29 luglio 2011, paragrafo 3.1.4).
Le prestazioni rese dall’Istante relative al portale assumono natura accessoria ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 e come tali seguono il trattamento IVA dell’operazione principale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 luglio 2020, n. 14891 - La legge n. 88 del 1989 ha avuto come scopo quello di attribuire all'INPS un ampio potere classificatorio delle imprese e dei datori di lavoro da valere «a tutti i fini previdenziali ed…
- Gruppo IVA - Rapporti casa madre e stabile organizzazione - articolo 70-quinquies, comma 4 quinquies, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Risposta 03 marzo 2021, n. 143 dell'Agenzia delle Entrate
- Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico - Trattamento fiscale ai fini Iva- Art.7-quinquies DPR n. 633 del 1972 - Risposta n. 353 del 28 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37255 depositata il 20 dicembre 2022 - Il controllo richiesto al cessionario o al committente dall’art. 6, ottavo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale…
- Aliquota IVA - Servizi di costruzione di impianto di trattamento di rifiuti liquidi extra-fognari, servizi di gestione e manutenzione -n. 127 quinquies, e seguenti, Tab. A, Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 - Risposta 17 marzo…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22156 depositata il 13 luglio 2022 - L’applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all'articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…