AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 gennaio 2022, n. 36
Art. 7-ter D.P.R. n. 633 del 1972 – Prestazioni di servizio generiche – installazione di sistemi di natura meccanica ed elettronica
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito anche la “Società istante”) è una società di diritto inglese, priva di stabile organizzazione o registrazione ai fini IVA in Italia, che svolge servizi di consulenza in ambito digitale e si occupa della progettazione, della fabbricazione e della commercializzazione di apparecchiature e macchinari di tipo informatico.
Nell’ambito di tale attività, la Società istante ha stipulato con un Centro di Ricerca Europeo, organizzazione intergovernativa, un contratto per la fornitura di un computer ad elevate prestazioni tecnologiche (di seguito “Supercomputer”), che sostituirà quello già installato, il quale verrà a sua volta installato presso un Centro di Ricerca Italiano.
Nello specifico, in forza del suddetto contratto, ALFA è responsabile della produzione, della fornitura, della gestione e della manutenzione del Supercomputer nonché di eventuali migliorie che lo stesso possa richiedere per la durata del contratto.
Al fine di ottemperare gli obblighi derivanti dal contratto stipulato con il Centro di Ricerca Europeo, la Società istante si avvarrà della società BETA, soggetto passivo residente ai fini IVA in Italia (di seguito il “Fornitore”), per la fornitura dei servizi di natura meccanica ed elettrica, propedeutici all’installazione del Supercomputer presso il Centro di Ricerca Italiano.
In particolare, come precisato all’interno del contratto stipulato tra le parti, il Fornitore eseguirà i seguenti servizi nei confronti della Società istante:
1. installazione, isolamento e messa in servizio delle tubazioni che collegano i vari elementi (e.g. hardware) di cui il Supercomputer si compone;
2. installazione, isolamento e messa in servizio dell’impianto di raffreddamento delle predette tubazioni;
3. installazione e isolamento del sistema (i.e. tubazioni) di condensa;
4. installazione e collaudo degli interruttori automatici all’interno dei pannelli di commutazione presenti nel sito in cui verrà installato il Supercomputer;
5. installazione e relativo test di verifica iniziale del sistema di contenimento e di cablaggio che alimenterà il Supercomputer;
6. installazione e test di verifica iniziale dei quadri elettrici necessari ad alimentare il Supercomputer;
7. installazione e test di verifica iniziale dei sistemi di sbarre collettrici e delle staffe di sospensione associate;
8. installazione, collaudo e verifica del sistema di cablaggio di distribuzione e di contenimento che alimenta il sistema di sbarre collettrici dai quadri di distribuzione dell’energia elettrica della sala dati in cui verrà installato il Supercomputer;
9. installazione degli elementi strutturali idonei a garantire il cablaggio di rete;
10. installazione di hardware che consentiranno l’integrazione tra il Supercomputer e il sistema di gestione dell’edificio presente all’interno del sito in cui lo stesso verrà installato, per scopi di controllo e monitoraggio della pressione, della temperatura e dell’energia elettrica.
La Società istante precisa altresì che i sistemi di natura meccanica e di natura elettrica che saranno installati dal Fornitore per garantire il corretto funzionamento del Supercomputer, seppur posizionati all’interno del Centro di Ricerca Italiano, non modificheranno in modo permanente la struttura dell’edificio in quanto gli stessi saranno rimossi alla scadenza del contratto.
In particolare ALFA dovrà, senza alcun costo per il Centro di Ricerca Europeo, rimuovere tutti gli elementi dell’infrastruttura meccanica ed elettrica installati e riportare tutte le aree occupate allo stato in cui si trovavano prima dell’installazione del Supercomputer.
In relazione alle suddette prestazioni, BETA ha emesso una fattura di acconto datata 28 febbraio 2021 (pari al 20% del totale della fornitura), con l’applicazione di IVA italiana, nei confronti di ALFA.
Ciò premesso, con particolare riferimento ai servizi ricevuti dalla Società istante, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta entro il termine stabilito sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 19 e 25, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e, quindi, entro la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2021 da trasmettere entro aprile 2022, ALFA chiede alla Scrivente chiarimenti circa il trattamento IVA degli stessi.
In particolare, la Società instante chiede se tali servizi possano essere qualificati quali prestazioni di servizi generiche ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633 del 1972 o se debbano essere considerati servizi relativi a beni immobili ai sensi dell’art. 7-quater dello stesso decreto.
Inoltre, nell’ipotesi in cui tali servizi fossero rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi dell’art. 7-quater, D.P.R. n. 633 del 1972, ALFA chiede se tali prestazioni siano soggette al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972 e, quindi, se la stessa sia tenuta a registrarsi ai fini IVA in Italia per richiedere nota di credito dell’acconto emesso dal Fornitore e successiva fatturazione in regime di inversione contabile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società istante ritiene che i servizi relativi all’installazione di sistemi di natura meccanica e di natura elettrica posti in essere dal Fornitore nei suoi confronti , debbano essere considerati prestazioni di servizi generiche ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e non servizi relativi ai beni immobili ai sensi dell’art. 7-quater dello stesso decreto.
A tal riguardo, secondo la ALFA, seppur tali sistemi vengano posizionati all’interno del sito in cui verrà installato il Supercomputer, gli stessi non possono essere considerati parte integrante dell’edificio dato che, come chiarito nel contratto tra le parti, saranno rimossi al termine del contratto senza alterare la struttura dell’edificio.
In altre parole, come chiarito dalla Commissione Europea nelle note esplicative al Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013, anche se le dotazioni di natura meccanica ed elettrica vengono installate e fissate all’interno dell’edificio, le stesse non perdono la loro individualità. Pertanto, tali sistemi costituendo esclusivamente delle dotazioni dell’edificio, non incideranno sulla natura dello stesso che potrà, di conseguenza, definirsi completo anche in mancanza di tali elementi.
Tale interpretazione è in linea con i precedenti chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate sul tema, nonché con la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-215/19 ” Veronsaajien oikeudenvalvontayksikko” che ha definito come servizi relativi a beni mobili i servizi di alloggiamento in un “data center” di particolari armadi (server lockers) nei quali venivano installati dei server.
Alla luce di quanto sopra, ALFA ritiene che le prestazioni in oggetto dovrebbero essere considerate non soggette ad IVA italiana ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
In subordine a quanto sopra, nell’ipotesi in cui l’Ufficio dovesse ritenere tali servizi come relativi ai beni immobili ai sensi dell’art. 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, la Società istante ritiene che tali prestazioni siano soggette al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, la stessa ritiene che sia tenuta a registrarsi ai fini IVA in Italia per richiedere nota di credito dell’acconto emesso dal Fornitore e successiva fatturazione in regime di inversione contabile.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il quesito posto dalla Società istante attiene all’inquadramento della fornitura dei “servizi di natura meccanica ed elettrica, propedeutici all’installazione del Supercomputer presso un Centro di Ricerca Italiano” resi dal Fornitore BETA ad ALFA -“responsabile della produzione, della fornitura, della gestione e della manutenzione del Supercomputer nonché di eventuali migliorie che lo stesso possa richiedere per la durata del contratto ” – col precipuo fine di stabilire se, in relazione agli stessi, sussista o meno il requisito della territorialità previsto dalla normativa IVA.
Al riguardo si premette che la regola generale per le prestazioni di servizi (cc.dd. “prestazioni generiche”) nei rapporti B2B, contenuta nell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede che l’imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente.
Rispetto al medesimo criterio base del committente, sono poi previste limitate fattispecie derogatorie, contemplate dagli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto qui interessa, l’art. 7-quater, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, recependo l’art. 47 della Direttiva 2006/112/CE del 28 Novembre 2006, stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato “(…) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese (…) la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”. Pertanto, i servizi immobiliari sono tassabili nel luogo in cui è situato l’immobile, a nulla rilevando lo status (di soggetto passivo o meno) del committente.
Come precisato dalla circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, “l’interpretazione sistematica delle novità introdotte a partire dal 1 ° gennaio 2010 è stata effettuata anche alla luce del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 (..)”.
Per quanto qui interessa, gli artt. 13-ter e 31-bis del citato Regolamento, come emendato dal Regolamento (UE) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, definiscono rispettivamente cosa debba intendersi per “beni immobili”e “servizi relativi a beni immobili.
Al fine di una migliore comprensione delle disposizioni dettate dai citati artt. 13- ter e 31-bis, la Commissione Europea, in data 26 ottobre 2015, ha diramato le “Note esplicative sulle norme dell’UE in materia di IVA concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili che entreranno in vigore nel 2017”, che rappresenta uno strumento di orientamento sull’applicazione pratica della nuova normativa IVA. Nel dettaglio, l’art. 13-ter prevede che “sono considerati “beni immobili”: (…) b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio”.
Sul punto, le Note esplicative chiariscono che: i) un fabbricato può essere definito come una struttura (eretta dall’uomo) con un tetto e dei muri, come una casa o una fabbrica (p. 64), mentre il termine “edificio” ha un significato più ampio e comprende altre strutture (erette dall’uomo) che non si considerano generalmente come fabbricati (p. 65); ii) gli elementi di cui alla lett. c) possono essere considerati beni immobili se, in mancanza di tali elementi (cioè se dovessero essere rimossi), la natura del fabbricato o dell’edificio in sé ne risulterebbe mutata in modo tale da inficiarne l’utilizzo per la funzione per cui è stato progettato (p. 89); iii) con riferimento agli elementi di cui alla lett. d), l’espressione “installato in modo permanente” fa riferimento a elementi che sono installati per assolvere a uno scopo specifico in un fabbricato o in un edificio e che si intende debbano durare o rimanere invariati (p. 99), mentre nella nozione di “distruzione” rientrerebbero situazioni in cui il fabbricato o l’edificio subisce gravi danni o un mutamento fisico sostanziale a causa della rimozione degli elementi in esso installati in modo permanente (p. 106). Ancora, “l’alterazione” è un cambiamento meno drastico e comporta comunemente un cambiamento nel carattere o nella composizione, generalmente in un modo relativamente contenuto, ma significativo (p. 107).
Ai sensi del par. 1 dell’art. 31-bis del già citato Regolamento «I servizi relativi a beni immobili di cui all’art. 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi: a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene»
I successivi paragrafi 2 e 3 contengono un’elencazione esemplificativa dei servizi che possono e di quelli che non possono essere considerati relativi a beni immobili. In particolare, per quanto potrebbe astrattamente rilevare in questa sede, il paragrafo 2 prevede che “Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare: (…) b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene; (…) m) l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili; n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili (…)”. Il successivo paragrafo 3 dispone che ” Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano: (…) f) l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili (…)”.
Giova osservare altresì che l’attuale formulazione dell’art. 31 -bis del Regolamento n. 282/2011 recepisce i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. In particolare, con la sentenza RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland(causa C- 155/12 del 2013), la Corte di Giustizia ha precisato “(…) che solo prestazioni di servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 47 della direttiva IVA (…). Siccome, però, un ampio numero di servizi riguarda in un modo o nell’altro un bene immobile, occorre pure che la prestazione di servizi abbia per oggetto il bene immobile stesso. Tale caso ricorre, in particolare, qualora un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato come elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne costituisce un elemento centrale e indispensabile” (cfr. pp. 32-36).
Tanto premesso, nel caso di specie, al fine di verificare se risulti rispettato o meno il requisito della territorialità ai fini IVA, occorre preliminarmente appurare se l’insieme delle prestazioni rese dalla società BETA alla società ALFA configuri una prestazione unica ovvero più prestazioni distinte e indipendenti, da valutare separatamente ai fini dell’IVA.
A tale proposito soccorre, tra le altre, la già citata sentenza RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland, in cui la Corte di Giustizia ha argomentato che “più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un ‘unica operazione quando non sono indipendenti (..). Al riguardo, la Corte ha dichiarato che una prestazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (…)”. La medesima pronuncia chiarisce che “Tale è il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (..)” (cfr. p. 22).
La giurisprudenza comunitaria ha poi chiarito che “Alfine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi” e che ” (..) occorre quindi, per determinare l’estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione (…)” (cfr. sentenza del 4 settembre 2019, – C-71/18, p. 39).
In base al principio di diritto da ultimo richiamato, la valutazione deve essere condotta sulla scorta dell’insieme degli elementi e delle circostanze che caratterizzano l’operazione prospettata in istanza, che in questa sede saranno assunti acriticamente, sulla base di quanto rappresentato e documentato dalla Società istante.
Tanto precisato, in base alle informazioni contenute nell’Istanza, le prestazioni fornite da BETA ad ALFA consistono nella “fornitura dei servizi di natura meccanica ed elettrica, propedeutici all’installazione del Supercomputer presso un Centro di ricerca italiano”.
Nell’Istanza è evidenziato che, “come precisato all’interno del contratto stipulato tra le parti (allegato 3 – sezione “Scopo dei lavori”), il Fornitore eseguirà i seguenti servizi nei confronti della Società istante:
1. installazione, isolamento e messa in servizio delle tubazioni che collegano i vari elementi (e.g. hardware) di cui il Supercomputer si compone;
2. installazione, isolamento e messa in servizio dell’impianto di raffreddamento delle predette tubazioni;
3. installazione e isolamento del sistema (i. e. tubazioni) di condensa;
4. installazione e collaudo degli interruttori automatici all’interno dei pannelli di commutazione presenti nel sito in cui verrà installato il Supercomputer;
5. installazione e relativo test di verifica iniziale del sistema di contenimento e di cablaggio che alimenterà il Supercomputer, come meglio specificato all’interno del paragrafo 4 5 della sezione “Scopo dei lavori”;
6. installazione e test di verifica iniziale dei quadri elettrici necessari ad alimentare il Supercomputer;
7. installazione e test di verifica iniziale dei sistemi di sbarre collettrici e delle staffe di sospensione associate;
8. installazione, collaudo e verifica del sistema di cablaggio di distribuzione e di contenimento che alimenta il sistema di sbarre collettrici dai quadri di distribuzione dell’energia elettrica della sala dati in cui verrà installato il Supercomputer;
9. installazione degli elementi strutturali idonei a garantire il cablaggio di rete;
10. installazione di hardware che consentiranno l’integrazione tra il Supercomputer e il sistema di gestione dell’edificio presente all’interno del sito in cui verrà installato lo stesso, per scopi di controllo e monitoraggio della pressione, della temperatura e dell’energia elettrica”.
Sulla scorta dei citati elementi indicati dalla Società Istante, come interpretati alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che i servizi di installazione che saranno resi da BETA ad ALFA configurino una prestazione unitaria, in quanto tutti diretti e propedeutici all’installazione del Supercomputer presso il Centro di Ricerca Italiano.
Nel caso di specie, infatti, in aderenza ai principi sopra menzionati, enunciati dalla giurisprudenza comunitaria, si ravvisa una pluralità di operazioni e atti strettamente collegati tra loro da un nesso di dipendenza funzionale (in quanto univocamente finalizzati a garantire l’installazione e l’operatività del Supercomputer) nessuno dei quali è tale da assumere una sua autonoma e distinta rilevanza ai fini dell’IVA, trattandosi di servizi relativi ad una prestazione unica sotto il profilo economico, e come tale indissociabile, in relazione alla quale la scomposizione nei diversi elementi avrebbe carattere artificiale.
Ciò posto, occorre a questo punto verificare se l’unitaria prestazione resa dalla società BETA configuri una prestazione di servizi relativi a beni immobili, con conseguente applicazione della deroga al criterio delle prestazioni cd. generiche, dettata dal successivo art. 7-quater, primo comma, lett. a), come interpretata alla luce delle precisazioni introdotte dal Regolamento n. 1042/2013.
Come precisato dalla giurisprudenza comunitaria sopra ampiamente richiamata, occorre
– preliminarmente appurare se la prestazione sia collegata a un bene immobile espressamente determinato (ossia se esista un “nesso sufficientemente diretto ” con un bene immobile precisamente individuato) – circostanza che nel caso di specie ricorre in ragione del fatto che il Supercomputer sarà fisicamente collocato all’interno di un immobile, per la precisione presso la sede del Centro di ricerca italiano (cfr. istanza pag. 2);
– verificare se l’immobile costituisca l’oggetto della prestazione in esame, ossia se il medesimo possa essere considerato come elemento costitutivo della prestazione, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile. A tale riguardo, soccorrono i criteri ermeneutici elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 2 luglio 2020, causa C-215/19 ” Veronsaajien oikeudenvalvontayksikko” in relazione ad un contratto che prevedeva il servizio di alloggiamento in un “data center”; nell’ipotesi indagata dal giudice comunitario, il prestatore metteva a disposizione dei “server lockers” nei quali venivano installati dei server ed allo stesso tempo prestava servizi accessori al loro utilizzo, come la fornitura di energia elettrica. In questo caso per i giudici unionali tali servizi non costituivano servizi relativi a beni immobili. In particolare, nella sentenza si legge che “[…]da un lato, gli armadi per apparecchiature non costituiscono affatto parte integrante dell’immobile in cui sono installati, dal momento che quest’ultimo non sarebbe considerato, in loro assenza, strutturalmente «incompleto», e, dall’altro, che tali armadi, essendo semplicemente fissati al suolo mediante bulloni e potendo quindi essere rimossi senza distruggere o alterare il fabbricato, non sono nemmeno installati in modo permanente”.
Ancorché la fattispecie descritta dalla Società istante non sia propriamente inquadrabile nell’ipotesi di “servizi di alloggiamento in data centef esaminata dalla Corte di Giustizia, si ritiene di poter estendere al caso di specie le conclusioni della Corte di Giustizia sul fatto che i servizi di natura meccanica ed elettrica propedeutiche all’installazione del Supercomputer non costituiscono prestazioni di servizio relative all’immobile.
Tale conclusione è supportata nel caso di specie dagli elementi indicati dall’istante sui servizi di installazione che la società BETA fornisce ad ALFA, dai quali emerge che l’oggetto dei medesimi non è rappresentato dall’immobile che sarà destinato ad ospitare il Supercomputer. Infatti, nell’allegato all’istanza denominato “
Accordo relativo ai servizi meccanici ed elettrici per computer al alte prestazioni tra ALFA e BETA”, è incluso l’allegato 1 -“Scopo dei lavori per i servizi di infrastruttura meccanica ed elettrica Supercomputer da installare in Centro di Ricerca italiano per conto di ALFA”, ove è indicato in maniera puntuale l’elenco dei lavori dell’appaltatore (BETA) ossia:
– Installazione delle tubazioni, isolamento e messa in funzione che si estendono dai tubi presentati al pozzo di servizio dei Data Halls 1 & 2 agli armadietti I.T. di ALFA (vedi Sezione 4.1 per ulteriori dettagli). Dai punti di connessione assegnati dal cliente all’interno dei padiglioni e delle sale pompe;
– Installazione dell’impianto e delle tubazioni, isolamento e messa in servizio associati alla fila di armadi di ALFA che hanno “porte fredde ” all’interno di entrambi i padiglioni 1 e 2 che hanno origine dalla sala impianti, si estendono lungo il tunnel di servizio e all’interno dei padiglioni dati fino agli armadi (vedere la Sezione 4.2 per ulteriori dettagli);
– Installazione di tubazioni di condensa e isolamento in entrambe le sale dati (vedere la sezione 4 3 per ulteriori dettagli);
– Installazione e collaudo degli interruttori in aria all’interno dei pannelli degli interruttori critici Pannelli dei servizi critici 1-5 (2 per pannello) (vedere la Sezione 4 4 per ulteriori dettagli);
– Installazione e test di verifica iniziale del contenimento delle sotto-masse e del cablaggio di rete dai pannelli di commutazione critici ai quadri di distribuzione della sala dati (vedere la Sezione 4 5 per ulteriori dettagli);
– Installazione e test di verifica iniziale dei quadri di distribuzione della sala dati (vedi Sezione 4 6 per ulteriori dettagli);
– Installazione e test di verifica iniziale dei sistemi di sbarre collettrici e delle relative staffe di sospensione associate. (vedere la Sezione 4.7 per ulteriori dettagli);
– Installazione e test di verifica iniziale del cablaggio di distribuzione e del contenimento che alimenta il sistema di sbarre dai quadri di distribuzione della sala dati, (vedi Sezione 4 8 per ulteriori dettagli).
– Installazione del contenimento per il cablaggio di rete (vedi Sezione 4.9 per ulteriori dettagli).
– Installazione e integrazione dei punti ai sistemi per il controllo e il monitoraggio (vedi Sezione 410 per ulteriori dettagli).
Dalle informazioni contenute nell’Istanza presentata dalla Società Istante e dai documenti allegati – documenti tecnici e foto – si evince che le opere da installare possono essere considerate come non permanenti, in quanto hanno la possibilità di essere disinstallate – condizione peraltro espressamente prevista dal contratto – senza distruggere o alterare il fabbricato, mediante il disassemblaggio delle strutture che non rappresentano un’integrazione strutturale delle stesse nel fabbricato.
Nel documento denominato “Acquisto di una struttura di calcolo ad alte prestazioni (Supercomputer) – Accordo di servizio tra Centro di Ricerca Europeo e ALFA”, – si legge che “L’Appaltatore (ALFA) dovrà, senza alcun costo per il Centro di Ricerca Europeo, rimuovere tutti gli elementi dell’infrastruttura meccanica ed elettrica che ha installato e che non sono più necessari, e riportare le aree occupate dai Lavori allo stato in cui si trovavano prima delle installazioni dell’Appaltatore, salvo diversi accordi con il Centro di Ricerca Europeo”.
La possibilità della disinstallazione è un elemento che caratterizza prestazioni di servizio non legate all’immobile, come riportato dalla Commissione Europea nelle ” Note Esplicative sulle norme dell’UE in materia di IVA concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili che entreranno in vigore nel 2017 – regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio ” In particolare nel paragrafo 2.2.3.1, pagina 23, punto 90 si legge che: “Tutti gli elementi, apparecchi o congegni, anche quelli fissati al fabbricato o all’edificio, che non perdono la loro individualità o integrità strutturale costituiscono semplici dotazioni in un fabbricato o edificio che mantiene la propria completezza anche in mancanza di tali elementi. Ciononostante, tali elementi potrebbero essere considerati beni immobili se non potessero essere rimossi senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio in cui sono installati”.
Ne consegue che sulla scorta della rappresentazione fatta e della documentazione prodotta
– la prestazione complessivamente resa dal fornitore BETA alla Società Istante non ha come elemento centrale e indispensabile un immobile, bensì la fornitura di servizi di natura meccanica ed elettrica propedeutica all’installazione del Supercomputer;
– le suddette prestazioni, complessivamente intese, non rientrano nell’ambito di installazioni di componenti meccanici ed elettrici relative all’immobile di cui sopra citato art. 13-ter del Regolamento n. 282/2011(cfr., in particolare, p. 123 delle Note secondo cui “In caso di dubbio in ogni altra situazione particolare che concerne l’installazione di un elemento in un fabbricato o in un edificio, occorrerà effettuare un ‘analisi caso per caso seguendo il seguente ragionamento: l’elemento è parte della struttura ai sensi della lettera b), è parte integrante di essa ai sensi della lettera c) o è in essa installato in modo permanente ai sensi della lettera d)7”).
Conclusivamente i servizi di natura meccanica ed elettrica propedeutici all’installazione del Supercomputer presso il Centro di Ricerca Italiano, forniti dalla società BETA alla società ALFA, non sono riconducibili alla nozione di servizi relativi a beni immobili, con la conseguenza che gli stessi sono inquadrabili tra le prestazioni generiche di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il presente parere viene reso in relazione alle informazioni presenti nell’istanza di interpello e sulla base dei documenti presentati, nel presupposto della loro veridicità e completezza, ed esplica i propri effetti finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stato reso.
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