INPS – Circolare 04 aprile 2018, n. 61

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2018.

SOMMARIO: Premessa

  1. A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2018

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

  1. B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2018, per altre prestazioni

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

2) Assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D.lgs n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale)

3) Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.lgs n. 151/2001

4) Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 – indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2018

Premessa

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 e il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.

Il decreto 20 novembre 2017, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 in misura pari a +1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Ciò considerato, si riporta la misura per l’anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti (cfr. la circolare n. 13/2018).

  1. A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2018

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2018, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all’indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2018, alla circolare n. 26/2018.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2018 [1], sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2018, a 48,20 euro (cfr. la circolare n. 13/2018, paragrafo 1).

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Come precisato con messaggio n. 29676/2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2018, è pari a 42,88 euro (cfr. la circolare n. 13/2018, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con la circolare n. 168/2017 sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere sulla cui base sono state determinate, per l’anno 2017, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 26/2018) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2017 e già pubblicate con la circolare n. 102/2017.

I salari definitivi per l’anno 2018 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo saranno utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2017.

Come comunicato con la citata circolare n. 168/2017, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l’anno 2018, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2017 pari a 56,83 euro (cfr. la circolare n. 96/2017).

4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con decreto 20 dicembre 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, (G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018) ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2018, a favore dei lavoratori in argomento.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2018, sono riportate nella circolare n. 16/2018 – allegato n. 2.

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2018, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 15/2018):

– 7,05 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 7,97 euro;

– 7,97 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 7,97 euro e fino a 9,70 euro;

– 9,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,70 euro;

– 5,13 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

– Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 42,88 euro corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2018 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 13/2018 – tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2018 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2017 (articolo 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).

– Artigiani: 48,20 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2018 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 13/2018 – tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.

– Commercianti: 48,20 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2018 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 13/2018 – tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.

– Pescatori: 26,78 euro corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2018 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 13/2018, paragrafo 3 – tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.

  1. B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2018, per altre prestazioni Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2018 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare degli assegni di maternità concessi dai Comuni e quelli dello Stato concessi dall’Inps. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 e gli importi massimi per l’anno 2018 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

Per l’anno 2018, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. la circolare n. 18/2018):

– 25,72% per i lavoratori liberi professionisti;

– 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL;

– 34,23% per i collaboratori e altre figure assimilatenon assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per

l’anno 2018, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (articolo 1, comma 3,

della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a 15.710 euro (cfr. la circolare n.

18/2018).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

336,72 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72%;

441,45 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;

448,13 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Per gli eventi insorti nel 2018, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia [2] corrisponde a 70.266,80 euro (pari al 70% del massimale 2017, pari a 100.324 euro – cfr. la circolare n. 21/2017).

Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l’indennità di malattia viene calcolata – applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8%, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento – assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2018, il massimale contributivo suddetto risulta pari a 101.427 euro (cfr. la circolare n. 31/2018; l’indennità viene calcolata su 277,88 euro (101.427 euro diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

– 11,12 euro (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

– 16,67 euro (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

– 22,23 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23.12.1999, n. 488 – D.M. 12.01.2001)

Come noto, secondo i criteri vigenti (cfr. la circolare n. 147/2001), l’indennità in questione va calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero – sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2018, l’indennità, calcolata su 277,88 euro, come sopra indicato, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

– 22,23 euro (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

– 33,35 euro (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

– 44,46 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

2) Assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D.lgs n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale)

Come comunicato con circolare n. 35/2018, la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2018, è pari a +1,1%. Pertanto, si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2018 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2018, la misura dell’assegno di maternità del Comune e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

– assegno di maternità (in misura piena) pari a 342,62 euro mensili per complessivi 1.713,10 euro;

– indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.141,45 euro.

3) Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.lgs n. 151/2001

L’importo dell’assegno di maternità dello Stato (art. 75 del D.lgs n. 151 del 26 marzo 2001), valido per le nascite avvenute nel 2018 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2018, è pari, nella misura intera, a 2.109,19 euro (cfr. la circolare n. 13/2018, paragrafo 9), tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice Istat per il 2018 risultata pari a +1,1%. [3]

4) Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

Come detto in premessa, in base al decreto 20 novembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze – che stabilisce nella misura del +1,1% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2018 – il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2018 è pari a 6.596,46 euro (cfr. la circolare n. 186/2017 – allegato 2, tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 [4]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2018 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2018 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.491,15 euro (6.596,46 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2018, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 – indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2018

Come comunicato con circolare n. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2018,sulla base della variazione dell’indice Istat del +1,1%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
ABCD
AnnoImportocomplessivo

annuo

Importo massimo annuo indennitàImporto massimo giornaliero indennità
201847.967,7236.066,0098,81
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditatile(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
ABCD
Annoretribuzione figurativa massima annuaretribuzione figurativa massima settimanaleretribuzione figurativa massima giornaliera
201836.066,00693,5898,81

[1]Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2018, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2018, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2018 (circolare n. 134386 AGO del6 aprile 1982).

[2] “L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento” (articolo 3 del D.M. 12.1.2001).

[3] Si rammenta che per il 2017 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a 2.086,24 euro.

[4] Circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008.