INAIL – Circolare 25 ottobre 2018, n. 40
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76 (NOTA 1), 85 (NOTA 2), 116 (NOTA 3), 124 (NOTA 4), 218 (NOTA 5), 223 (NOTA 6) e 235 (NOTA 7).
– Legge 20 febbraio 1958, n. 93: “Assicurazione obbligatoria dei medici le malattie e le lesioni causate da raggi X delle sostanze radioattive.” Articolo 8 (NOTA 8).
– Legge 4 agosto 1965, n. 1103: “Regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia”. Articolo 15 (NOTA 9)
– Legge 27 dicembre 1975, n. 780: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”. Articolo 8.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articoli 11 e 13 (NOTA 10)
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 settembre 2000 (NDR 12 luglio 2000): “Approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti””.
– Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2016)”. Articolo 1, comma 303, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
– Circolare Inail 27 settembre 2017, n. 38: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2017”.
– Determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 253: “Rivalutazione dal 1° luglio 2018 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria (NOTA 11)
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura (NOTA 12).
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale a favore dei medici radiologi (NOTA 13).
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la determinazione, con decorrenza 1° luglio 2018, della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi (NOTA 14)
– Determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 254: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018”. .
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di approvazione della proposta della determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 254 (NOTA 15).
Premessa
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente (NOTA 16) sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente (NOTA 17).
Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (NOTA 18).
Per gli anni 2016 e 2017 non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pertanto i decreti Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 luglio 2016 e 19 luglio 2017 hanno confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016 e dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale – nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi – approvati dai precedenti decreti ministeriali del 15 giugno 2015 con decorrenza 1° luglio 2015.
Per l’anno 2018 l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a 1,10%, che comporta la necessità di adeguare le prestazioni in questione.
Con determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 253, è stata di conseguenza approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Tale determina è stata approvata con i quattro decreti ministeriali del 19 luglio 2018, citati nel quadro normativo, relativi, rispettivamente, al settore industriale, compreso il settore marittimo, al settore agricolo, ai medici radiologi e ai tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2018.
Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.
- Liquidazione delle prestazioni
1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 77,97 (NOTA 19).
Retribuzione annua minima | euro 16.373,70 |
Retribuzione annua massima | euro 30.408,30 |
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 77,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.373,70), la retribuzione annua massima è così fissata (NOTA 20):
Comandanti e capi macchinisti | euro 43.787,95 |
Primi ufficiali di coperta e di macchina | euro 37.098,13 |
Altri ufficiali | euro 33.753,21 |
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.709,80 (NOTA 21). In particolare:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale | Euro 24.709,80 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: | |
Minimo | Euro 16.373,70 | |
Massimo | Euro 30.408,30 | |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione annua convenzionale | Euro 16.373,70 (NOTA 22) |
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive annue:
Eventi anni 2005 e precedenti | euro 26.717,22 |
Eventi anno 2006 | euro 26.519,68 |
Eventi anno 2007 | euro 27.219,40 |
Eventi anno 2008 | euro 26.987,71 |
Eventi anni 2009 e successivi | euro 26.980,79 |
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua:
Retribuzione convenzionale | euro 60.717,90 |
1.2. ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.160,00.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.717,90 secondo le seguenti percentuali:
– un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
– un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
– un sesto negli altri casi.
1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo determinato (NOTA 23) | Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di | euro 42,87 (NOTA 24) |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | ||
Lavoratori autonomi | Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: | euro 48,20 (NOTA 25) |
- Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale (NOTA 26), secondo i seguenti criteri:
2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE:
– settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono (NOTA 27):
Per l’anno 2016 e precedenti | 1,0110 |
Per l’anno 2017 e I semestre 2018 | 1,0000 |
– settore agricolo
La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale | Euro 24.709,80 (NOTA 28) |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: | |
Minimo | Euro 16.373,70 | |
massimo | Euro 30.408,30 | |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 | Su retribuzione annua convenzionale | Euro 24.709,80 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 | Su retribuzione annua convenzionale | Euro 24.709,80 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 | Su retribuzione minimale del settore industriale | Euro 16.373,70 (NOTA 29) |
2.2. Integrazione rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2017 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
2.3. Assegno per assistenza personale continuativa
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 539,09 (NOTA 30).
2.4. Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi (NOTA 31) vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
INABILITÀ (%) | SETTORE INDUSTRIALE | SETTORE AGRICOLO |
---|---|---|
Da 50 a 59 | euro 302,49 | euro 378,89 |
Da 60 a 79 | euro 424,40 | euro 528,72 |
Da 80 a 89 | euro 787,97 | euro 907,71 |
Da 90 a 100 | euro 1.213,97 | euro 1.286,67 |
100 + a.p.c. | euro 1.753,77 | euro 1.825,75 |
- Indirizzi operativi alle Sedi locali ai fini della riliquidazione
Le Sedi locali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:
- a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (NOTA 32);
- b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti (NOTA 33), elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2018, dovranno essere adeguati (NOTA 34 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (NOTA 35) al 1° luglio 2018;
- c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (cod. 2-3).
In occasione della rivalutazione con decorrenza dal 1° luglio 2018 per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l’organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.
3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore
Con effetto dall’anno 2006 (NOTA 36) è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (NOTA 37) (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore (NOTA 38).
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2018, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nel prossimo rateo di dicembre 2018.
3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
3.3 Azione di surroga e regresso – aggiornamento valori capitali delle rendite.
Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali – in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso – sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2018.
Le Sedi locali procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2018.
Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.
- Rivalutazione degli importi per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018.
La rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e del relativo decreto ministeriale di attuazione del 25 settembre 2000, sarà disciplinata con apposita circolare a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 2018 che ha approvato la determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 254.
—
(1) Articolo 76, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa.
(2) Articolo 85, come sostituito dall’articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall’articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l’altro, l’assegno una tantum.
(3) Articolo 116, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall’articolo 20 della legge del 28 febbraio 1986, n. 41.
(4) Articolo 124, come sostituito dall’articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.
(5) Articolo 218, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa.
(6) Articolo 233, come sostituito dall’articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno una tantum da corrispondere in caso di morte o malattie professionali.
(7) Articolo 235, come sostituito dall’articolo 2 della legge 12 del marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.
(8) Articolo 8, come sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
(9) Articolo 15, come sostituito dall’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede l’estensione delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, a tutti i tecnici sanitari di radiologia medicasvolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi.
(10) Art 11, come integrato dall’articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(11) Allegato 1 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – settore industria.
(12) Allegato 2 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – settore agricoltura.
(13) Allegato 3 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – medici radiologi.
(14) Allegato 4 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
(15) Allegato 5 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018.
(16) La rivalutazione è effettuata, su delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza con il Ministro dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti, del Ministro della salute.
(17) Vedi nota 10.
(18) Vedi nota 10 e cfr. articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
(19) Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore industria, articolo 1 comma 1.
(20) Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore industria, articolo 1, comma 2.
(21) Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore agricoltura.
(22) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
(23) Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.
(24) Legge 26 febbraio 1982 n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24.
(25) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
(26) Allegato 6.
(27) Testo unico 30 giugno 1965, n.1124, articolo 116, e decreto ministeriale 15 ottobre 2004.
(28) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 448.
(29) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
(30) Testo unico 30 giugno 1965, n.1124, articoli 76 e 218, e legge 10 maggio 1982 n. 251.
(31) Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 124 e 235, e legge 27 dicembre 1975, n. 780.
(32) Allegato 6: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
(33) Legge 5 maggio 1976, n. 248.
(34) Legge 10 maggio 1982, n. 251.
(35) Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.
(36) Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 778.
(37) Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, articolo 11.
(38) Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, articolo 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168.
Allegato 1
Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – settore industria.
Allegato 2
Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – settore agricoltura.
Allegato 3
Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – medici radiologi.
Allegato 4
Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Allegato 5
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018.
Allegato 6
Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1°luglio 2018 – Criteri di riliquidazione
- Gestione industriale
1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2018 – calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate (NOTA 1) – sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 2018, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti (NOTA 2), entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 16.373,70 ed euro 30.408,30.
Artigiani
Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo di legge fissato per la generalità dei lavoratori, sono da considerare “convenzionate” o “convenute” e, quindi, da assimilare alle effettive.
Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite.
Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1° gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice “E” (“effettiva”) (NOTA 3).
1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2018, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro 16.373,70 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2018 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro 30.408,30
Studenti e alunni
In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l’industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 2018 – conformemente a quanto disposto (NOTA 4) – sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail 23 settembre 2015, n. 73, confermati fino al 30 giugno 2018 secondo quanto già specificato in circolare:
- a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro 16.372,98;
- b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti: euro 17.234,51;
- c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22° anno di età in poi: euro 18.671,84.
Lavoratori portuali
Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:
- a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex “Compagnie portuali” e per lavoratori degli ex “gruppi portuali” per le quali è prevista la rivalutazione automatica (NOTA 5.
Tali rendite vengono riliquidate dal 1° luglio 2018, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2018; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro 30.408,30 e sul minimale di euro 16.373,70.
- b) rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro 30.408,30 (NOTA 6).
- c) rendite relative a:
– lavoratori portuali del ramo industriale
– carenanti e ormeggiatori del porto di Genova
– lavoratori del porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica
– lavoratori merci varie
vengono riliquidate sul massimale di euro 30.408,30.
Allievi di corsi aziendali
Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro 16.373,70 (NOTA 7)
Lavorazioni meccanico-agricole
Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate (NOTA 8) sono riliquidate sul minimale di euro 16.373,70.
Lavori domestici e familiari
Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro 16.373,70, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori – per la quasi totalità – alla misura anzidetta. Qualora le Sedi locali evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Le rendite relative ai familiari partecipanti all’impresa familiare (NOTA 9), per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0110) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 54,21 in essere al 1° luglio 2017, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro 16.195,20.
Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati
Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali (NOTA 10), ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell’industria.
Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi
Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro 16.373,70.
- Gestione agricola
Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 6 della presente circolare.
Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 24.709,80.
- Gestione per conto dello stato
I criteri di riliquidazione sopra descritti sono applicati (NOTA 11) alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo (NOTA 12), nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge.
In particolare si precisa che:
1) le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania (NOTA 13) sono riliquidate sul minimale di euro 16.373,70;
2) le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato (NOTA 14);
3) le rendite agli studenti di scuole o istituti di istruzione statale (NOTA 15) sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;
4) le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato (NOTA 16) sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro 16.373,70) e del massimale (euro 30.408,30) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell’entrata in vigore della sotto citata convenzione16 sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro 24.709,80);
5) le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 – 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative a infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona “B” del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro 16.373,70.
Per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;
6) le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont (NOTA 17) sono riliquidate come segue:
– a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (NOTA 18);
– per coloro la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell’assicurazione infortuni (NOTA 19), secondo i seguenti criteri:
- a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d’opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 16.373,70;
- b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell’industria, sul minimale di euro 16.373,70 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 30.408,30;
- c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro 16.373,70;
7) le rendite attribuite:
– ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell’ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 (NOTA 20);
– ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell’ultimo quadrimestre del 1968 (NOTA 21);
– ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (NOTA 22);
– ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (NOTA 23);
– ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria (NOTA 24);
sono riliquidate come segue:
– per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l’assicurazione infortuni, su quest’ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 16.373,70 e di euro 30.408,30;
– per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l’agricoltura di euro 24.709,80
– per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell’assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:
- a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati addetti ad attività non soggette alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 16.373,70, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 30.408,30;
- b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell’ambiente economico agricolo, sul minimale di euro 16.373,70;
- c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell’ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l’agricoltura di euro 24.709,80.
8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 1976 (NOTA 25) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.373,70 (NOTA 26);
9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre 1980 (NOTA 27) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.373,70;
10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme (NOTA 28) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.373,70;
11) le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell’Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (NOTA 29) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.373,70;
12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 (NOTA 30) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.373,70;
13) le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (NOTA 31) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;
14) le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (NOTA 32) sono riliquidate sul minimale di euro 16.373,70 o sulla retribuzione di euro 24.709,80 prevista per il settore agricolo, a seconda che l’evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico n. 1124/1965.
Per le persone – ivi compresi i marittimi – già titolari di rendita a carico dell’Ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alle circolari Inail 30 novembre 1970, n. 113, e 2 gennaio 1975, n. 1.
Pertanto, ove l’importo delle rendite già liquidate dall’Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell’industria di euro 16.373,70 o alla retribuzione convenzionale di euro 24.709,80 per il settore agricolo, le medesime rendite devono essere integrate dalle Sedi locali, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;
15) le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (NOTA 33) sono soggette all’operatività dell’articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro 30.408,30.
La riliquidazione deve essere operata dalle competenti Sedi locali per:
– le rendite per le quali, al 1° luglio 2018, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita (NOTA 33) e quella erogata dall’Agence fédérale des risques professionnels;
– le rendite unificate (NOTA 34) attualmente segnalate come “prestazioni particolari” (NOTA 35).
Le stesse Sedi locali devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1° luglio 2018, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.
—
Note:
(1) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116.
(2) Decreto ministeriale 19 luglio 2018.
(3) Circolare Inail 23 ottobre 1996, n. 70.
(4) Decreto ministeriale 12 dicembre 1968, articolo 2.
(5) Decreto ministeriale 13 novembre 1987. Vedi circolare Inail 17 ottobre 1988, n. 52.
(6) Cfr. lettera ai Dirigenti delle Strutture territoriali del 12 dicembre 1996 con oggetto “Aggiornamento circolari 7/1996 e 70/1996”.
(7) Decreto ministeriale 26 ottobre 1970.
(8) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, Titolo I.
(9) Circolari Inail 30 giugno 1989, n. 42, e 27 aprile 1990, n. 24.
(10) Circolare Inail 6 febbraio 2015, n. 28.
(11) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 190.
(12) Testo unico del approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 127.
(13) Legge 10 maggio 1981, articolo 10.
(14) Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n. 320 e successive modifiche.
(15) Decreto ministeriale 12 dicembre 1968.
(16) Convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia. Vedi circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10.
(17) Legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22.
(18) Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
(19) Decreto ministeriale 5 febbraio 1966.
(20) Decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 247.
(21) Legge 12 febbraio 1969, n. 6.
(22) Legge 12 dicembre 1970, n. 979.
(23) Legge 26 maggio 1971, n. 288.
(24) Legge 23 marzo 1973, n. 36.
(25) Legge 29 maggio 1976, n. 336 e legge 30 ottobre 1976, n. 730
(26) Legge 29 maggio 1976, n. 336 articolo 39.
(27) Legge 22 dicembre 1980, n. 872.
(28) Legge 21 novembre 1985, n. 662.
(29) Legge 19 novembre 1987, n. 470.
(30) Legge 21 gennaio 1995, n. 22.
(31) Circolare Inail 2 settembre 1981, n. 42.
(32) Legge 19 ottobre 1970, n. 744 e decreto ministeriale 6 novembre 1973.
(33) Legge 27 luglio 1962, n. 1115.
(34) Testo unico del 30 giugno 1965, n. 1965, articolo 80.
(35) Lettere alle Direzioni regionali del 23 luglio 1998 e del 1° dicembre 1998.
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