AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 maggio 2021, n. 7
Consulenza giuridica – prestazioni educative esenti – modalità di certificazione e registrazione dei corrispettivi
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] ([…], di seguito istante) afferma di rappresentare, a livello nazionale, una vasta platea di organismi che erogano corsi di istruzione e formazione, tra i quali anche un numero rilevante di Enti gestori di corsi che si avvalgono dell’esenzione dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), e che hanno optato per l’esonero dagli adempimenti Iva ai sensi del successivo articolo 36-bis del medesimo decreto.
Tanto premesso, in sintesi, l’istante chiede di conoscere:
– la corretta modalità di registrazione dei corrispettivi riscossi per la frequenza ai corsi, da parte di quei soggetti che si avvalgono dell’esenzione ai fini IVA e della dispensa degli adempimenti, quando non sia stata richiesta l’emissione della fattura alla data del pagamento;
– se l’incasso dei predetti corrispettivi – in contanti, con assegno o bonifico – possa essere documentato, quando non è stata richiesta l’emissione della fattura, con una “Quietanza di pagamento”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene di poter adottare il seguente comportamento:
– registrare i corrispettivi riscossi sul libro giornale;
– emettere una quietanza di pagamento riportante i dati ed il codice fiscale del cliente, la data in cui è stato effettuato il pagamento e la causale. Sulla stessa verrà poi applicata l’imposta di bollo ed una copia rimarrà agli atti dell’organismo emittente.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto IVA dispone che sono esenti da IVA «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. […]».
L’articolo 36-bis del decreto IVA, stabilisce che «1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’Ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. 2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l’elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili. 3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev’essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all’Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso».
Qualora l’Ente gestore del corso rientri tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto IVA, ed abbia fatto espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi del citato articolo 36-bis, il medesimo può:
– annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale (non avendo l’obbligo di tenere il registro IVA vendite);
– rilasciare una “Quietanza di pagamento” quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
Restano immutati i seguenti adempimenti:
– rilasciare fattura elettronica, se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo,
– registrare gli acquisti,
– osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
Si ricorda, infine, che le prestazioni didattiche, laddove ricorra l’obbligo di certificazione, devono essere documentate solo con fattura di cui all’articolo 21 o 21- bis, del decreto IVA – elettronica tramite SDI ex decreto legislativo n. 127 del 2015 – non essendo riconducibili tra le operazioni di cui al successivo articolo 22 del medesimo decreto, per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del citato d.lgs. n. 127.
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