MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota n. 462 del 20 gennaio 2023
Prestazioni lavoro subordinato occasionale settore agricolo – Aggiornamento modello UNILAV
In relazione all’oggetto, si rappresenta che la Legge di Bilancio 2023, all’art.1 cc. 342 – 354, rivede la disciplina delle prestazioni occasionali contenuta nell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, da un lato estendendo il ricorso a tali prestazioni e dall’altro sostituendo la regolamentazione in origine prevista per il settore agricolo con una disciplina transitoria valida per il biennio 2023 e 2024.
In particolare, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, è stata introdotta una normativa transitoria speciale per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla disciplina qui alla mano.
Tra le disposizioni introdotte, inter alia, l’articolo 1, comma 346, prevede che per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli siano tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Nella suddetta comunicazione, i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
Tanto premesso, al fine di poter dare attuazione a quanto introdotto dalla Legge di Bilancio, si è provveduto, pertanto, ad aggiornare il modello UNILAV inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare il già menzionato codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio 2023.
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