AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 aprile 2019, n. 15
Consulenza giuridica – Associazione/Ordine – Prestazioni professionali dei medici veterinari
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 comma 3 del DLgs n. 127 del 2015, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
Con l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica ex articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l’istante chiede «se i Medici Veterinari – inviando al Sistema di Interscambio (Sdi) tutte le fatture elettroniche delle loro prestazioni professionali possano essere esonerati dall’invio delle medesime al Sistema Tessera Sanitaria».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, premesso che i medici veterinari, «a differenza di altri professionisti sanitari, erogano e fatturano anche prestazioni per le quali non è previsto l’invio al Sistema Tessera Sanitaria» e che andrebbero «escluse dall’ambito veterinario le peculiari implicazioni di privacy che investono solo gli operatori sanitari i cui servizi sono rivolti alla persona e della quale trattano dati personali», l’istante reputa «che in ambito Veterinario potrebbe risultare più consono e preferibile optare per il sistema della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni professionali»..
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si richiama il quadro normativo illustrato dalla scrivente in precedenti occasioni in tema di applicazione della fatturazione elettronica alle prestazioni sanitarie (si vedano, ad esempio, la risposta n. 78 pubblicata il 19 marzo 2019 sul sito istituzionale della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”, all’indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa nonché le risposte da 56 a 59 alle “FAQ -Risposte alle domande più frequenti” reperibili all’interno della specifica area tematica del medesimo sito [www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e +corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni]).
Ciò premesso, va qui ricordato che l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».
Il divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.
A tale divieto non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI.
Si rammenta inoltre (cfr. le predette FAQ e, in particolare, la n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019), che nel caso in cui una fattura documenti sia spese da inviare al Sistema tessera sanitaria, sia altre voci di spesa, essa dovrà essere analogica o elettronica extra SdI.