AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 agosto 2019, n. 327
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Prestazioni sanitarie verso soggetti non residenti – Divieto di invio dei dati all’esterometro
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), che svolge prestazioni sanitarie quali esami di laboratorio e diagnostica per immagine, espone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, come previsto dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, non può emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI) per documentare le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.
Se tali prestazioni, invece, sono rese a pazienti non residenti in Italia, si pone il dubbio se sussista l’obbligo di invio della comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Peraltro, la normativa, nel prevedere l’obbligo di comunicazione delle operazioni “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”, non chiarisce come reperire tale informazione nei casi in cui la controparte sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa, arte o professione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante vorrebbe acquisire direttamente dai clienti una dichiarazione verbale in ordine alla loro residenza fiscale o meno nel territorio dello Stato, considerando tale dichiarazione vera e incontestabile ai fini della eventuale riconducibilità dell’operazione nell’ambito dell’ “esterometro”.
D’altronde, per determinare se una persona fisica rientri o meno tra i “soggetti stabiliti nel territorio dello Stato” di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo n. 127 del 2015, l’istante non ritiene rilevante il fatto di possedere un codice fiscale italiano.
Parere dell’agenzia delle entrate
Secondo quanto già evidenziato in precedenti occasioni (si vedano, ad esempio, le risposte nn. 78 e 103 pubblicate rispettivamente il 19 marzo ed il 10 aprile 2019 sul sito internet della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa), l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha previsto che i soggetti «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».
Il divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».
Si pone ora il problema se, con riferimento alle medesime operazioni, ricorra l’obbligo di trasmissione dei dati all’esterometro quando la prestazione sanitaria è resa nei confronti di un soggetto non residente o non stabilito nel territorio dello Stato. In tale evenienza, occorre altresì capire come si possa stabilire con certezza la residenza fiscale del soggetto al fine di ottemperare all’obbligo di comunicazione.
Al riguardo si osserva che le informazioni da comunicare con l’esterometro, in conformità al tracciato e alle specifiche tecniche (v. provvedimento Direttore Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018) sono assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica tramite SdI.
Pertanto, la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018, ha quale naturale conseguenza il divieto all’invio dei citati dati anche nell’ambito dell’esterometro.
Nel caso prospettato, dunque, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né vanno comunicate tramite esterometro.
Resta, infine, assorbita dalla soluzione sopra prospettata l’ulteriore questione concernente la prova da richiedere al cliente in merito al luogo di residenza.
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