Le novità introdotte dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, consentono agli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionali attraverso due nuovi strumenti, il libretto di famiglia (LF) e il contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei seguenti limiti economici riferiti ad un anno civile (1.1 – 31.12):

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

Al limite massimo di compenso previsto dalla lettera c) si aggiunge anche un limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Inoltre, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 5 del 9 agosto 2017 è intervenuto fornendo le prime indicazioni operative al personale ispettivo e alcuni chiarimenti sul regime sanzionatorio in materia di prestazioni occasionali. In particolare il superamento da parte dell’utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro ( comma 1 lettera c) o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile, comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno del superamento del predetto limite, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative. Va però precisato che l’applicazione delle suddette sanzioni e la trasformazione del rapporto non opera nel caso in cui l’utilizzatore sia una pubblica amministrazione.
Diversamente, la violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa, ( comma 5) comporta la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso. L’Ispettorato ha altresì chiarito che, stante la formulazione normativa, tali sanzioni previste per la violazione del comma 5 non trovano applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.
Per ciò che concerne le diverse modalità di utilizzo, le prestazioni che possono essere remunerate tramite il libretto di famiglia riguardano i lavori domestici (lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione), l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, nonché insegnamento privato supplementare. Il ricorso a tali prestazioni è esclusivamente riservato alle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Possono utilizzare, invece, il contratto di prestazione occasionale i professionisti, i lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche e le imprese delsettore agricolo (con precise regolamentazioni) purché non abbiano alle loro dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il calcolo della forza aziendale deve ricomprendere il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Con la circolare n.107/2017, l’Inps ha adottato la regolamentazione attuativa delle prestazioni di lavoro occasionale (libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale) disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, indicando le procedure di registrazione e gestione delle prestazioni, nonché le modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto stesso.
Con il messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, l’Istituto previdenziale ha chiarito che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non devono essere conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato e che i lavoratori part-time e intermittenti sono conteggiati in proporzione al lavoro svolto (criticità che la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro aveva evidenziato nella circolare n. 7/2017).
Infine, con il messaggio Inps n. 3177 del 31 luglio 2017, è stata comunicata l’estensione delle operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti agli intermediari abilitati di cui alla L. n. 12/1979 e agli enti di patronati esclusivamente per i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del libretto di famiglia.

Collegamento per la visualizzazione e consultazione delle numerose FAQ giunte alla Fondazione Studi durante la diretta Facebook dello scorso 2 agosto 2017.