
Al fine di fornire le prime istruzioni operative in riferimento alla sanzione prevista in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la cosiddetta ‘maxisanzione‘ per il lavoro ‘nero’al proprio personale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emano la circolare n. 5 del 9 agosto 2017. Il regime sanzionatorio previsto in caso di violazioni alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del DL 50/2017 convertito) che, previa registrazione sulla piattaforma telematica INPS, possono essere acquistate dai privati, con il Libretto Famiglia, e con il Contratto di prestazione occasionale, dagli altri soggetti (ad es. professionisti e micro imprese) che rispettino i limiti dimensionali e settoriali imposti dalla legge.
La circolare con le prime istruzioni si è resa necessaria a causa della mancata previsione dell’art. 54-bis di una classificazione a priori del carattere autonomo o subordinato da cui discendono, per le prestazioni in esame una diversa serie di limiti economici
Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro – ricorda l’Inl – o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile, comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.
L’Inl evidenzia che nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva, ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Inps non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla pubblica amministrazione con la conseguente possibilità di contestare l’mpiego di lavoratori ‘in nero’ (stesso principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 16340/2013).
Inoltre la circolare individua una serie di criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un ‘normale’ rapporto di lavoro ‘in nero’, e come tale sanzionabile esclusivamente con la cosiddetta maxisanzione. In tal senso, L’Ispettorato ritiene necessaria una attenta valutazione della singola fattispecie rispetto alla quale si applicherà esclusivamente la sanzione ogniqualvolta ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: quando la prestazione è comunque possibile perché non si sono superati i limiti economici e temporali (280 ore); e se la prestazione può effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite.
La circolare n.5/2017 precisa che le predette regole trovano applicazione anche per il settore agricolo, ma non operano nel caso in cui l’utilizzatore sia la pubblica amministrazione.
Nella circolare viene chiarito che aver acquisito invece “prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa” integra un difetto ‘genetico’ afferente alla costituzione del rapporto con la conseguenza che in tali ipotesi trovano applicazione la conversione dello stesso rapporto nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, se accertata la natura subordinata dello stesso. Le sanzioni non sono applicabili se il rapporto precedente era regolato con un contratto di somministrazione.
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