La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 21214 depositata il 30 luglio 2024, intervenendo in tema di presunzioni legali relative, ha ribadito il principio secondo cui “… la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, non viene meno all’esito della sentenza Corte cost., n. 228/2014, posto che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando in concreto che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29572; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2021, n. 38691). …”

La vicenda ha riguardato un contribuente esercente la professione di legale a cui veniva notificato un avviso di accertamento con il quale, all’esito di indagini bancarie (incentrate sia su versamenti, sia su prelevamenti), veniva accertato maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. Il contribuente impugnava l’atto impositivo. I giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso, riducendo l’importo accertato. Avverso la decisione di primo grado, il contribuente proponeva appello. I giudici di secondo grado, in accoglimento dell’appello, ridicevano ulteriormente il maggior reddito accertato. Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso del contribuente.

Gli Ermellini riaffermano che anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 Resta, quindi, invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 d.P.R. ult. cit. con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2021, n. 38691; Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22931; Cass., Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 7951; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16697).”